Quando un lavoratore, dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per mansioni uguali, necessita di una nuova visita preventiva?

( Questo quesito è stato posto dal Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro.)

La Commissione per gli interpelli, risponde con: l’Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013

 La visita medica preventiva è compresa nella sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e normata dal D.Lgs. 81/2008 (art. 41), cioè l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al luogo di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria, comprende diverse tipologie di visite e tra queste la visita medica preventiva per stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli permettono di essere esposto ai rischi correlati alla sua mansione e al luogo di lavoro.

 

 Esponiamo nel dettaglio il quesito.

 

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

 

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In particolare si chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva."

A questo proposito, la Commissione fa presente, che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è “effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l'obiettivo di “constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità sulle mansioni sue specifiche”.

 

E il successivo comma prevede una "visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica" la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno".

 

Ne segue che, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni conclusive.

 

La Commissione: ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i,  in ogni modo per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta già conosciuta dal medico competente.

 

  

Commissione per gli interpelli- n. 8/2013 con risposta del 24 Ottobre 2013 al Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro – 

RossellaCircolareQuando un lavoratore, dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per mansioni uguali, necessita di una nuova visita preventiva? ( Questo quesito è stato posto dal Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro.) La Commissione per gli interpelli, risponde con: l’Interpello n. 8/2013 del 24...