Come ricorda il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’articolo 2, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Un ruolo, fondamentale, dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, in quanto il RLS rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori” (Inail, “ Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.n.i. e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”).

Tuttavia riguardo ad alcuni aspetti interpretativi di quanto indicato dalla normativa, ad esempio in materia di funzioni, individuazione e nomina dei rappresentanti dei lavoratori (aziendali, territoriali e di sito produttivo), sono sorti dubbi che hanno portato la Commissione Interpelli – prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 – a fornire nel tempo diverse risposte.

Ne ricordiamo alcune:

Interpello n. 16/2016: presenza dell’RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni?

Interpello n. 17/2014: è possibile istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?

Interpello n. 20/2014: è possibile per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali?

Interpello n. 11/2014: come individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza?

 Il secondo interpello pubblicato nel 2020 riguarda ancora un quesito relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta dell’Interpello n. 2/2020 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 20 febbraio 2020 (pubblicato il 25 febbraio) avente per oggetto il “diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego”.

Ci soffermiamo su:

Il quesito dell’interpello sui rappresentanti dei lavoratori

Le premesse della Commissione Interpelli

La risposta della Commissione Interpelli

Il quesito dell’interpello sui rappresentanti dei lavoratori

In questo caso l’Interpello n. 2/2020 risponde ad una istanza di interpello dell’Unione sindacale di base Pubblico impiego che ha chiesto il parere della Commissione, in merito alla seguente problematica: «se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo».

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Ricordiamo che con l’acronimo C.C.Q. si intende il Contratto Collettivo Quadro stipulato in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

 Le premesse della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con particolare riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81 e s.m.i..

Si indica, innanzitutto, che l’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

 Inoltre:

il medesimo art. 50, al comma 2, prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”;

il comma 3 dell’art. 50, in particolare, sancisce che: “Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale".

 La risposta della Commissione Interpelli

Veniamo dunque alla risposta della Commissione Interpelli che, come vedremo, fa particolare riferimento a quanto riportato nel suddetto comma 3 dell’art. 50.

La Commissione interpelli – indica in conclusione l’Interpello n. 2/2020 – “per quanto concerne i profili di propria competenza, fermo restando che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata”.   

RossellaSicurezzaCome ricorda il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’articolo 2, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Un ruolo, fondamentale, dei rapporti tra tutti i soggetti...