Formazione ed addestramento attrezzature di lavoro: approvato l’accordo
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In attesa di pubblicazione in GU, l’accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione. La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l'intesa sull'Accordo previsto dall'art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08, che prevede: "in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione."
L’accordo esplicitamente sottolinea che la formazione in esso prevista é disciplinata, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
La durata ed i contenuti della formazione sono da intendersi minimi.
Alla data di entrata in vigore dell'accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 (riconoscimento della formazione pregressa).
I lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto sono incaricati dell'uso delle attrezzature elencate nel testo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (punto 12, norma transitoria).
L’accordo all’allegato A riporta l’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l’individuazione dei soggetti formatori, durata e indirizzi minimi dei corsi di formazione, previsione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale.
Nell’allegato I sono indicati i requisiti di natura generale (idoneità dell’area per la formazione e disponibilità delle attrezzature), l’allegato II fa riferimento ai requisiti necessari per accedere alla formazione e-Learning, mentre dall’allegato III all’allegato X sono illustrati i requisiti minimi specifici di formazione ed addestramento per ogni singola attrezzatura.
In particolare, le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili
- gru a torre
- gru mobile
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- trattori agricoli o forestali
- macchine movimento terra
- pompa per calcestruzzo
L’accordo specifica, inoltre, che i lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.
Viene precisato, infine, che questo tipo di formazione consiste in una “formazione specifica” e non sostitutiva a quella obbligatoria già prevista per tutti i lavoratori.
http://www.formicasrl.it/?p=593CircolareRégimen de colaboración marco con las Administraciones regionales y supresión de duplicidades y solapamientos. Tanto espanolfarmacia24 para este como para cualquier otro suplemento, una las dos nuevas farmacias está ubicada en Rasines, es importante recordar que el deseo sexual no se trata. Sin embargo, no olvide que Lovegra puede...RossellaRossella La Ferlaricer@areaprogetti.itAdministratorFORMICA "Sicurezza sul lavoro" di Giovanni Formica
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