Il datore di lavoro (art. 18, Dlgs 81/08) è garante dell’ integrità fisica, della persona che , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell’ ambito dell’ organizzazione lavorativa, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere. Nel caso trattato dalla sentenza n. 6854 del 21.02.2012, l’imputato (datore di lavoro) aveva fatto utilizzare al proprio lavoratore dipendente, in un percorso in salita, un rullo compattatore, senza che il mezzo fosse dotato di misure che ne garantissero il pronto ed automatico arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle, a causa di ciò, il guidatore, posizionando in folle la leva per cambiare marcia, determinava lo scollegamento della trasmissione idraulica dal motore. In conseguenza dì ciò il rullo iniziava a retrocedere, con velocità calante, capovolgendosi e schiacciando il lavoratore, che decedeva.
La sentenza della Cassazione, ha condannato il datore di lavoro, per omicidio colposo. La Suprema Corte ha stabilito: "con riferimento al giudizio contro fattuale, si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione dell'operaio fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante dissimile ed efficiente, l'infortunio non si sarebbe verificato”.
La Corte sottolinea che vale il principio generale per cui il datore di lavoro è costituto garante della incolumità fisica del prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in conformità alle leggi vigenti.
Si ricorda inoltre che esiste una norma generale nel nostro ordinamento (art. 2087 del codice civile), che sancisce un obbligo di predisporre le misure minime ed idonee a rendere sicuro la realizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti ed il controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza.

RossellaCronacaIl datore di lavoro (art. 18, Dlgs 81/08) è garante dell’ integrità fisica, della persona che , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell’ ambito dell’ organizzazione lavorativa, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere. Nel caso trattato dalla sentenza n. 6854 del...