Riciclo in edilizia di materiale escavato: quando è lecito?
La Cassazione chiarisce i contenuti del DM n.203/2003 che disciplina l’uso dei materiali riciclati per la realizzazione di manufatti
La Cassazione si occupa dell’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione di manufatti analizzando le normative applicabili al caso di specie: la realizzazione di un piazzale con materiale da scavo
Il caso
L’amministratore delegato unico di una società, condannato per avere realizzato opere edilizie utilizzando ghiaia mista a materiale vario (lattine, bottiglie, sacchetti e legno) derivante dalla vagliatura della sabbia estratta dal lago d’Iseo, ricorreva in cassazione l’annullamento della sentenza di condanna.
Cosa dice la Cassazione
La Cassazione ha ricordato che la Corte di appello aveva, anzitutto, riconosciuto che il materiale che l’impresa aveva utilizzato per realizzare un piazzale di circa 3.000 mq. corrispondente a quasi 1/5 dell’area di pertinenza della società a ridosso della foce del fiume Oglio (estesa in totale 14.991 mq.) era lo stesso che l’impresa estraeva dal fondo del lago d’Iseo.
La Corte di appello, pur dando atto dell’esistenza di materiale escavato di natura mista e pur riconoscendo la bontà della tesi difensiva circa la necessità di una operazione preliminare di selezione del materiale attraverso la vagliatura, era però giunta alla conclusione, avvalorata dalla constatazione diretta del teste del Corpo Forestale dello Stato e dalle fotografie in atti, che i residui (a detta del ricorrente di trascurabile portata) esistenti nel materiale adoperato per la sistemazione del piazzale fossero, invece, in quantità nettamente superiore, tanto da notarsi “ad occhio nudo”: da qui la considerazione che tale materiale dovesse considerarsi rifiuto, non pericoloso, stoccato sull’area.
Insomma, il materiale estratto non era solo di origine litoide, ma conteneva residui di altra variegata natura. Vero è – come asserito dal ricorrente – che l’art. 1 ultimo capoverso del D.M. Ambiente 12 agosto 2012, n. 161 attuativo dell’art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 precisa che i materiali da scavo possono contenere anche altri elementi quali calcestruzzo, bentonite, pvc, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ma la Corte distrettuale aveva evidenziato che nel materiale estratto erano presenti componenti quali, legno, lattine e bottiglie che non rientravano di certo nel materiale “aggiuntivo” indicato dal detto art. 1.
Inoltre, la Cassazione ha sostenuto che il ricorrente aveva reiterato censure cui la Corte di merito aveva dato ampia e convincente risposta, con particolare riguardo all’affermazione che il materiale depositato dall’impresa fosse solo materia prima, mentre la sentenza impugnata aveva precisato che, oltre alla materia prima, vi erano altri componenti non consentiti, costituenti materiali di scarto da qualificare come rifiuti.
Al riguardo, la Corte d’appello, con riferimento al D.M. Ministero Ambiente 8 maggio 2003, n. 203, asseritamente violato secondo la tesi del ricorrente, aveva opportunamente rimarcato che tale normativa mira a disciplinare l’uso dei materiali riciclati per la realizzazione di manufatti, traendone, quale conseguenza logica, la conclusione che i materiali riciclati – quali certamente i prodotti di scarto rispetto a quelli di natura litoide – classificabili come “rifiuti derivanti dal post-consumo” (art. 1, lett. a) del detto D.M.) costituiscono rifiuti che debbono essere assoggettati ad un trattamento specifico, con l’ulteriore conseguenza che, laddove impiegati per la realizzazione di manufatti (come, nel caso di specie, il piazzale) integrano il reato di cui all’art. 256, D.Lgs. n. 152/2006
La sentenza, infine, ha preso posizione in ordine all’asserita esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 184 ter per far sì che un determinato prodotto venga escluso dalla qualifica di rifiuto: correttamente, la Corte di merito aveva escluso che tali requisiti, o almeno parte di essi (l’esistenza di un mercato commerciale e l’assenza di impatto per l’ambiente) fossero presenti, avendo affermato che «non può di regola ritenersi oggetto di commercializzazione materiale litoide non correttamente vagliato o separato e che tali rifiuti, per la loro quantità, avevano determinato un impatto negativo sull’ambiente tanto da indurre il Comune interessato ad emettere una serie di ordinanze di rimessione in pristino».
La massima
Secondo il D.M. 8 maggio 2003, n. 203, che regolamenta l’uso dei materiali riciclati per la realizzazione di manufatti, detti materiali (fra i quali certamente rientrano i prodotti di scarto rispetto a quelli di natura litoide), classificabili ex art. 2, comma 1, lett. a) come “rifiuti derivati dal post-consumo”, costituiscono rifiuti che devono essere assoggettati ad un trattamento specifico prima di essere reimpiegati per la realizzazione di manufatti
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