Nuove regole per la valutazione dei rischi
Una nuova legge, promulgata per adempiere agli obblighi europei, ritocca le regole per la valutazione dei rischi, per le nuove imprese o per le imprese esistenti che hanno subito modifiche sostanziali. Le conseguenze sulle procedure d’infrazione aperte. L’appartenenza all’ U.E. comporta per il nostro paese, in materia di tutela della sicurezza e salute, sia oneri che onori. E’ stata promulgata e pubblicata il 10 novembre in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”. La legge 161/2014 affronta vari temi – disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, disposizioni in materia tributaria, disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, disposizioni in materia di ambiente, disposizioni a tutela della concorrenza, … – e contiene anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 conseguenti alla procedura di infrazione n. 2010/4227, per violazione di alcuni punti della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza sul lavoro. La procedura riguarda in particolare i temi della: – deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE); – proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”. Riportiamo innanzitutto l’intera parte – l’articolo 13 della Legge 161/2014 – che riguarda le modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Art. 13 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227. 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»; b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». Con il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 25 novembre 2014, il processo della valutazione dei rischi farà riferimento agli articoli 28 e 29 come modificati dalla legge 161/2014.I nuovi comma 3bis dell’articolo 28 e comma 3 dell’articolo 29 del Testo Unico: Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi (…) 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (…) Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (…) 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, sebbene i novanta giorni per l’elaborazione del DVR, deve dare immediata evidenza documentale: – dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati; – del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; – dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; – dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Altri interventi/modifiche della nuova legge in materia di lavoro e politiche sociali: – Art. 14: Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185; – Art. 15: Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098; – Art. 16: Modifiche all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12
Legge n. 161 del 30 ottobre 2014
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