In relazione alla denuncia di Marco Bazzoni la Commissione Europea ha inviato una nuova lettera che conferma i dubbi sulla valutazione del rischio di interferenze in attività a basso rischio e sulle modifiche al campo di applicazione del Titolo IV. Dopo aver presentato la lettera inviata l’ 8 Gennaio 2014 della Commissione Europea, RLS Marco Bazzoni, in un’azienda toscana, riguardo alle possibili violazioni – come indicato nella lettera di gennaio – “della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE ad opera dell'Italia risultanti essenzialmente dall'adozione di recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 Gennaio 2013 n.98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito ‘Legge 98/2013’)”.  Qualche giorno fa, il 5 marzo, la Commissione Europea (DG Occupazione, affari sociali e inclusione) ha inviato al Sig. Marco Bazzoni una nuova lettera – che si allega all’articolo – in cui si conferma da un lato l’archiviazione di alcuni punti sollevati della denuncia, e dall’altro la richiesta di informazioni alle autorità italiane su due punti. Richiesta di informazioni che potrebbero dunque preludere a una futura, ennesima procedura d’infrazione.

 

Ricordiamo brevemente i due punti (il punto 1 e il punto 5, lettera a, della denuncia originaria) su cui la Commissione Europea ha espresso i suoi dubbi:

– la documentazione sulla valutazione del rischio in caso d'interferenza tra attività che presentano un basso rischio di infortuni, condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro: secondo la lettera dell’8 gennaio si parla di possibili violazioni della direttiva 89/391/CEE nel conferire “a certi tipi di datori di lavoro committenti che esercitano attività a basso rischio di infortuni la possibilità di sostituire l'elaborazione del DUVRI, con la designazione di ‘un proprio incaricato’ (preposto) ‘in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro’”;

– le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, con riferimento a  presunte violazioni della Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri, del 24 giugno 1992. La questione sollevata riguarda le modifiche al campo di applicazione (art. 88) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. “Secondo Lei” – dice la lettera rivolta a Bazzoni – “il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili verrebbe indebitamente ristretto in modo significativo. Pertanto Lei ritiene che numerosi casi che di norma sarebbero rientrati nel suo campo di applicazione ne siano rimasti esclusi”.

 

Se la lettera di gennaio accennava a un'analisi approfondita, con la lettera di marzo si specifica che tali punti verranno trattati nell’ambito di una specifica applicazione EU Pilot.

Dice di  infatti così la nuova lettera di marzo: “Come già annunciato nella mia lettera dell'8 gennaio 2014, per quanto riguarda il punto 1 e il punto 5, lettera a), intendiamo tuttavia contattare le autorità italiane al fine di ottenere informazioni precise circa l'applicazione delle disposizioni in questioneIn questo contesto desidero informarla che il punto 1 e il punto 5, lettera a), della Sua denuncia saranno oggetto di ulteriore esame nell'ambito dell'applicazione EU Pilot con numero 6155/14/EMPL”.

 

Il progetto europeo “EU Pilot” ha l’obiettivo di fornire – come indicato sul sito della Commissione Europea – “risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro”. Il sistema è concepito per “migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE o la conformità con quest’ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell’avvio di una procedura di infrazione a norma dell’articolo 258 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ndr). Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre a EU Pilot prima che la Commissione dia avvio alla prima fase del procedimento a norma dell’articolo 258 del TFUE. Nel quadro di EU Pilot, la richiesta di informazioni o la denuncia presentata sarà esaminata dal servizio competente della Commissione e inviata all’autorità dello Stato membro interessato unitamente ad eventuali domande o indicazioni evidenziate dal servizio stesso. Il richiedente sarà informato per iscritto che tale metodo viene utilizzato per trattare la sua corrispondenza”.

 Sul medesimo sito si danno anche degli utili riferimenti temporali riguardo a tale applicazione EU Pilot: è fissato un “termine generale di 20 settimane per la trasmissione delle risposte (10 settimane per le autorità degli Stati membri e 10 settimane per i servizi della Commissione). Il servizio competente della Commissione informa il richiedente della propria valutazione”.

 Pertanto 20 settimane, in cui in teoria dovremmo avere novità sui dubbi/valutazioni della Commissione Europea su un punto nodale, e molto discusso, delle modifiche del “Decreto del Fare” al D.Lgs. 81/2008: la scelta di assegnare, per adempimenti come l’elaborazione del DUVRI, un percorso “semplificato” alle aziende in settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

 

Finiamo sottolineando che questi settori, non ancora individuati, dovrebbero essere stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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