Entra in vigore il 12 Marzo 2013, la formazione per le attrezzature di lavoro
Il 12 marzo 2013, entra in vigore, l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 . Le tipologie di attrezzature, la presentazione dell’accordo, i requisiti dei corsi, la formazione e-Learning e le indicazioni operative. L’entrata in vigore di nuove norme e linee di indirizzo è efficace solo se tali norme e linee sono conosciute e condivise. Gli obblighi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i e l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Attenzionando in particolare il rapporto tra i vari accordi per la formazione:
– gli Accordi del 21/12/2011 “non comprendono la formazione e l’addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i successivi al Titolo I;
– la formazione prevista dall’Accordo del 22/02/2012 s.m.i soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro citate”, adempimento a quanto previsto dall’art. 73 del D. Lgs. n° 81/08 s.m.i;
– “per le altre attrezzature, indicate dall’art. 73, co. 4 del D.Lgs. n° 81/2008 s.m.i, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi).
Si ricorda, inoltre, che con l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, è richiesta una specifica abilitazione degli operatori anche per i soggetti di cui all’ art.21 co.1 del D.Lgs. 81/08 s.m.i, che compiono opere e servizi a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani, piccoli commercianti, ecc.
Tale accordo viene poi presentato ricordando la presenza di un allegato A diviso in :
–Parte A – Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
–Parte B – Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, comm. 7.
Inoltre l’Accordo comprende l’allegato I con i: requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature, l’allegato II sulla la formazione e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro e altri sette allegati relativi alle attrezzature.
In particolare l’allegato I indica che per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
E riguardo all’allegato II si sottolinea che si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato ;
c) Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
d) Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
Facciamo presente una tabella di sintesi dei contenuti minimi dei corsi abilitanti, sottolineiamo il rischio di confusione tra:
–Art. 71, co. 7 del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i.: “Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono “conoscenze e responsabilità particolari”. Obbligo per datore di lavoro di provvedere al riguardo. (Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull’uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro)”;
–Art. 73, co. 5 del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i: “Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una ‘specifica abilitazione’”.
Per cui le attrezzature di lavoro si possono dividere in tre tipologie:
– attrezzature in generale;
– attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, co. 7, (Valutazione dei Rischi);
– attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione individuata nell’accordo del 22/02/2012.
L’intervento si sofferma inoltre sulla formazione pregressa, sui soggetti formatori accreditati, sui requisiti dei docenti e riporta, in conclusione, una breve tabella su cosa fare all’entrata in vigore dell’accordo.
Riportiamo a titolo esemplificativo le indicazioni per i lavoratori già assunti:
– se hanno già effettuato, con durata uguale o maggiore rispetto a quanto indicato dall’accordo, formazione (modulo giuridico e tecnico; modulo pratico) per la specifica attrezzatura (verifica di apprendimento effettuata e documentata), non devono rifare la formazione, ma fare un aggiornamento entro 5 anni dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento;
– se hanno già effettuato la formazione (verifica di apprendimento effettuata e documentata), ma con durata minore rispetto a quanto previsto dall’accordo, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione di tale modulo;
– se la formazione precedente non aveva previsto una verifica di apprendimento, sarà necessario un modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 marzo 2013 con verifica finale e un successivo aggiornamento entro 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale.
https://www.formicasrl.it/?p=2206ConsulenzaNormativa Il 12 marzo 2013, entra in vigore, l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 . Le tipologie di attrezzature, la presentazione dell’accordo, i requisiti dei corsi, la formazione e-Learning e le indicazioni operative. L’entrata in vigore di nuove norme e linee di indirizzo è efficace solo se tali norme e...RossellaRossella La Ferlaricer@areaprogetti.itAdministratorFORMICA "Sicurezza sul lavoro" di Giovanni Formica