Regione Sicilia: procedure previste dal D.A. 1619/12 per la formazione dei lavoratori e dei datoi di lavoro/RSPP è prorogata al 12 Maggio 2013
Chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure di cui al Decreto Assessoriale del 08 Agosto 2012 n. 1619
In data 8 agosto 2012 è stato emanato il Decreto Assessoriale n. 1619, recante: “Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012 e linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 settembre 2012, n. 39, parte prima.
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in merito all’applicazione delle procedure definite dal citato D.A., con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 dal citato D.A., si forniscono, su conforme parere della Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui al 1.4 del D.A., i seguenti chiarimenti:
Chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze
1) Il progetto formativo deve contenere l’indicazione della tipologia dei percorsi formativi che si intendono avviare ed i relativi programmi didattici differenziati in relazione al livello di rischio (basso, medio o alto) e ad ogni macrocategoria di rischio ATECO 2007, almeno limitatamente alle parti inerenti i rischi specifici del comparto produttivo.
2) Il Responsabile del progetto formativo, così come definito nel D.A. 1619/12, deve essere in possesso di esperienza, documentata tramite attestazioni, nell’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attività di progettazione o di coordinamento tecnico-scientifico o di direzione di corsi o di direzione didattica o di responsabile scientifico di corsi di formazione o similari);
3) I curricula vitae dei docenti, indicati nell’istanza, di cui al paragrafo 1.3 del D.A. 1619/12, devono essere datati e firmati e corredati da documentazione comprovante l’esperienza continuativa delle funzioni di insegnamento e/o professionale per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione degli Accordi Stato-Regioni n. 221 e n. 223 del 21 dicembre 2011 (pubblicati in data 11 gennaio 2012), come previsto dall’Accordo Stato- Regioni n. 153 del 25 luglio 2012. Dovrà inoltre essere dimostrata la coerenza tra l’esperienza professionale o di docenza documentata e il relativo modulo di insegnamento assegnato al docente.
4) Il progetto formativo presentato dai soggetti formatori di cui al paragrafo 1.3 del D.A. 1619/12 deve riportare sottoscrizione, per accettazione, da parte dei docenti inseriti nel programma didattico.
5) Qualora gli Organismi Paritetici, gli Enti Bilaterali o le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori si avvalgano di strutture formative di loro diretta emanazione o almeno partecipate, queste ultime non hanno l’obbligo di possedere il codice di accreditamento rilasciato dairAssessorato Regionale all’istruzione e alla Formazione Professionale, in quanto non previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 e n. 223 del 21 dicembre 2011. Le istanze dovranno essere corredate dall’atto costitutivo delle suddette strutture da cui si evinca che le stesse sono di diretta emanazione o almeno partecipate da Organismi Paritetici, Enti Bilaterali o Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
6) Qualora una struttura formativa di diretta emanazione di Organismi Paritetici, Enti Bilaterali o Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori intenda organizzare corsi di formazione di cui al D.A. 1619/12 autonomamente, questa dovrà essere accreditata all’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale e dovrà presentare istanza per l’inserimento nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori secondo quanto stabilito al paragrafo 1.3 del D.A. 1619/12.
7) Nel caso in cui gli Organismi Paritetici, gli Enti Bilaterali, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed i Fondi Interprofessionali, invece, si avvalgano di soggetti formatori esterni, questi ultimi dovranno precedentemente essere accreditati secondo le procedure di cui al paragrafo 1.3 del D.A. n. 1619/12 ed essere inseriti nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori, con la conseguente attribuzione del proprio codice identificativo univoco, di cui al paragrafo 1.6 del D.A.
Gli Organismi Paritetici, gli Enti Bilaterali, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed i Fondi Interprofessionali, potranno effettuare attività formative per i settori produttivi in cui operano, indicati nell’istanza secondo l’Allegato 1 del D. A. 1619/12.
9) I soggetti formatori di cui al par. 1.3 del D.A. 1619/12 devono allegare all’istanza documentazione di supporto, quale registri dei corsi di formazione organizzati, comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 3 dello stesso paragrafo.
10) Ai fini della costituzione della Commissione per la verifica finale dell’apprendimento, di cui al paragrafo 1.6 del D.A. 1619/12, il soggetto formatore dovrà inoltrare specifica richiesta all’Area Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP, le quali dovranno provvedere alla designazione del rappresentante dello S.PRE.S.A.L. o del S.I.A. entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorsi i quali il soggetto formatore potrà procedere comunque allo svolgimento della verifica finale dell’apprendimento. Eventuali spese di trasferta saranno a carico del soggetto formatore.
11) La Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, ai sensi del paragrafo 1.4 del D.A. 1619/12, esaminata la documentazione contenuta nelle istanze, secondo l’ordine cronologico di arrivo, entro i 30 giorni successivi all’inizio dell’esame, rilascerà parere favorevole, oppure potrà richiedere eventuali integrazioni documentali che dovranno essere prodotte entro 30 giorni dell’invio della suddetta richiesta di integrazione.
Chiarimenti in merito allo svolgimento dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, di cui al capitolo 2 del D.A. 1619/12.
Il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, ex art. 37 del D.lgs 81/08, a condizione che venga rispettato quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 153 del 25 luglio 2012. In tal caso i docenti dei corsi di formazione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dai suddetti Accordi (svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo n. 221, ovvero airi 1 gennaio 2012).
Soltanto nel caso in cui il datore di lavoro intende avvalersi di soggetti formatori esterni per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 37 del D.lgs 81/08, questi dovranno essere iscritti nell’“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, come previsto dal D.A. 1619/12.
I soggetti formatori che intendano effettuare la formazione esclusivamente per lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell1 Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2012, al fine di essere inseriti nell’“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, dovranno inviare specifica istanza alla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, presso il Dipartimento A.S.O.E.- Servizio 3, utilizzando l’Allegato 2 del D.A. 1619/12 che, in tal caso, riporterà l’intestazione “Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221”.
Gli Organismi paritetici e gli Enti Bilaterali già inseriti nell’“Elenco Regionale degli Organismi paritetici e degli Enti Bilaterali”, di cui al paragrafo 2.3 del D.A. 1619/12, qualora intendano organizzare corsi di formazione per Datori di lavoro e/o per lavoratori, dirigenti, preposti, e quindi essere inseriti anche nell’Elenco regionale dei soggetti formatori”, di cui al paragrafo 1.2 del D.A. 1619/12, devono inviare istanza semplificata alla suddetta Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente solamente quanto richiesto dai punti a) e b) dell’Allegato 1 del D.A. 1619/12, ed allegando la documentazione relativa al responsabile del progetto formativo e ai programmi didattici dei corsi.
Nelle more della costituzione presso l’Assessorato Regionale della Salute dell’“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” e dell’“Elenco Regionale degli Organismi Paritetici e degli Enti Bilaterali” e viste le innumerevoli istanze pervenute per l’inserimento nei suddetti elenchi, il termine previsto nel comunicato del Dirigente generale del DASOE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 12/10/2012 n. 43, per l’entrata in vigore di tutte le procedure previste dal D.A. 1619/12, è prorogato di 120 giorni,( 12 Maggio 2013)
Fonte: Regione Sicila
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