CORSO ONLINE - OPERATORE MACCHINE EDILI- 16 ore

Indicazioni per l’ effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.  Modalità, requisiti e tempistica della richiesta di verifica Con riferimento all’avvenuta entrata in vigore del D.M. 11 Aprile 2011 e alla Circolare Ministeriale del 25 Maggio 2012, i datori di lavoro devono inviare le richieste di verifica periodica delle attrezzature di lavoro (allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008) a Inail e Asl che potranno svolgere direttamente gli interventi o incaricare i soggetti abilitati iscritti nell'apposito elenco locale. Poiché questi ultimi soggetti divengono, nell'effettuazione di tali accertamenti, incaricati di Pubblico Servizio, c’è l’ esigenza di chiarire, alcuni aspetti, sulla procedura di richiesta e di intervento, la modulistica da utilizzare e le modalità di registrazione e di informazione. L’ art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del Dlgs 81/08 con riferimento alle verifiche periodiche delle attrezzature riportate nell’allegato VII, gli autori riprendono alcuni commi dell’art. 2 del D.M. 11 aprile 2011:

– “le ASP sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta (c.1);

– le ASP possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’art. 71 comma 11 oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati iscritti in un elenco appositamente predisposto (c.3);

– con l’iscrizione all’elenco il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma 1 (c.5)”. 

 

Si ricorda che le verifiche periodiche sono finalizzate “ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.

 

L’intervento entra poi nel dettaglio dei requisiti necessari per considerare valida la richiesta di verifica periodica:

– “ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa ed essere firmata dal richiedente;

– deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici [nominativo della persona da contattare];

– deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia, matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL ovvero, dove non sia disponibile, numero di fabbrica e costruttore);

– deve essere indicato il soggetto abilitato;

– data di richiesta”.

Si sottolinea che la richiesta di verifica periodica “deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine”. E in caso di richiesta di verifica periodica incompleta “il termine temporale di 30 giorni, entro cui l’ASP deve provvedere ad effettuare le verifiche, decorre dalla data di invio della domanda completa”. In particolare le richieste “presentate all’ ASP prima del 23.05.2012 (data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011) e non ancora evase, devono essere re-inoltrate attenendosi ai contenuti appena descritti”.

 

Cosa si intende per data di richiesta?

L’intervento specifica che si intende:

– “in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata riportata sulla ricevuta;

– in caso di invio per fax: la data di invio del fax;

– in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;

– in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;

– in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;

– in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ ASP”. 

 

Per concludere, con riferimento al D. Lgs. 81/2008, da ricordare tre termini:

– “verifiche, che hanno carattere cogente e vengono svolte dagli enti preposti, con periodicità definita;

controlli, che devono essere fatti su tutte quelle attrezzature che nel corso del tempo possono, per guasti o deterioramento, riparazioni, inattività prolungata, fenomeni naturali, essere pericolose per i lavoratori;

manutenzione, intesa come combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

 

 

RossellaConsulenzaNormativaIndicazioni per l’ effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.  Modalità, requisiti e tempistica della richiesta di verifica.  Con riferimento all’avvenuta entrata in vigore del D.M. 11 Aprile 2011 e alla Circolare Ministeriale del 25 Maggio 2012, i datori di lavoro devono inviare le richieste di verifica periodica delle attrezzature di...