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Prorogata al 30 giugno 2013 la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi. Alcune indicazioni sul modello di riferimento per effettuare la valutazione secondo le nuove procedure standardizzati. II 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di stabilità 2013, è stata approvata anche la proroga al 30 giugno 2013 della possibilità, prevista dal comma 5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/08, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi. Al comma 388 dell’articolo 1 della nuova legge si legge infatti: “È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 (la tabella corretta è la 2, vedasi l’errata corrige “A pagina 184, seconda colonna, comma 388, le parole: tabella 1 devono intendersi sostituite dalle seguenti: tabella 2” – ndr) allegata alla presente legge.” Nella tabella 2 si ritrova il riferimento all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 29 è quindi ora spostato al 30 giugno 2013

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi […]

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

La legge di stabilità ha previsto inoltre, al comma 88, l’adozione di un decreto ministeriale che disciplini le modalità di attuazione di una verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione ma ancora idoneo a un proficuo lavoro:

( Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono decretate le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è svolta dall’INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.)

CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001

Art. 6 – Mutamento di profilo per inidoneità psicofisica.

1) Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio, ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente.

2) A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del Collegio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento di profilo.

3) In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica.

4) La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo e il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'Organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.

6) Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21.

7) Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, CCNL 7.4.99.

 Sono disapplicati l'art. 16, DPR n. 761/79 e art. 16, DPR n. 384/90.”

Legge di stabilità 2013 –Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  Disegno di legge 5534-bis-B approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica il 21 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Roma, 21 Dic – La concomitanza tra gli adempimenti relativi alla fine dell’anno (legge di stabilità. milleproroghe, …) e l’anticipata fine della XVI legislatura porta con sé confusione e incertezze.

Il documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, allegato al decreto del 30 novembre 2012, è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Le procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) – prevedono quattro passi.

Il primo passo è relativo alla descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.

A questo proposito sono presenti due diversi moduli (modulo 1.1 e 1.2) da compilare: il primo per la descrizione generale dell’azienda e il secondo per la descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni. Il documento della Commissione ricorda che “l’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc”. Per esempio è importante “evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche”, “attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota”, ecc.

Il secondo passo è invece relativo all’ individuazione dei pericoli presenti in azienda.

Tali pericoli “sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Il documento sottolinea che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4)”.

Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il modulo 2, presente nel documento.

Il terzo passo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:

– identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;

– individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);

– effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;

– “individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.

Qualora poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati”. Dunque per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle diverse differenze (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.

Il modulo 3 (suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”.

Si ricorda che per avere una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore “è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori.  Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte”.

 La valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i pericoli individuati, “utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i”.

In particolare:

– “laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali;

in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi  verranno “definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate”.

Infine il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento.

Le misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6 del modulo 3.

Completano il modulo 3 i dati relativi “all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8)”.

Si ricorda che per programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento del tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità)”. Il documento suggerisce poi, da un punto di vista metodologico, di suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, “tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria”. In conclusione si sottolinea che “qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive”. Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. In riferimento ai cantieri temporanei e mobili  “si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”.

RossellaConsulenzaNewsProrogata al 30 giugno 2013 la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi. Alcune indicazioni sul modello di riferimento per effettuare la valutazione secondo le nuove procedure standardizzati. II 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di...