E’ possibile valutare i rischi senza procedure standardizzate?
Predisposte dalla Commissione per gli interpelli le risposte a diversi quesiti sui temi della sicurezza sul lavoro. Le aziende fino a 10 lavoratori possono preparare il documento di valutazione dei rischi senza utilizzare le procedure standardizzate?
La Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale 28 Settembre 2011, ha recentemente pubblicato la risposta su un quesito esposto dal CNA. sull’interpello n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre relativa al quesito sottoposto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) in merito alla valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate. In particolare la CNA aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo 28 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (…) 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). (…) |
Ricordiamo che il termine del 30 giugno 2012 è stato prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 – convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101 – ai tre mesi successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle "procedure standardizzate" di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
E il decreto relativo alle procedure standardizzate ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012.
A questo quesito la Commissione risponde indicando che la previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 “è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento — le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi — che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29”.
Inoltre il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserito a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 106/2009, puntualizza che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
E “va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di ‘tutti i rischi’ sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di ‘modifiche del processo produttivo …’ e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni”.
E dunque “ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità – appena rimarcata – della redazione del DVR” è evidente come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi “possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ne consegue che a breve il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui ai suddetti articoli 17, 28 e 29.
Resta comunque inteso che “qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura ‘dinamica’ del DVR”.
Fonte Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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