CORSO ONLINE - Terziario - Il tutor - 3 ore

Indicazioni sulla formazione con riferimento al Testo Unico, agli Accordi Stato-Regioni e alle recenti linee applicative. La formazione per i rischi specifici, la data di riferimento, gli attestati di frequenza e la metodologia di insegnamento.

Si fa presente che: l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) comma 1  indica che il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Nella fatti specie la formazione dei lavoratori deve fare riferimento ai:

concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.

 

Tuttavia il datore di lavoro assicura anche (comma 3) che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I.

Infatti oltre che nell’art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :

– “uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71);

– uso dei DPI (Titolo III art. 77);

– lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV art. 116);

– montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV art. 136);

– per disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV art. 145);

– sul significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V art. 164);

– per la movimentazione dei carichi (Titolo VI art. 169);

– per l’attività di videoterminalista (Titolo VII art. 177);

– per lavori che espongono al rischio rumore (Titolo VIII art. 191);

– per lavori che espongono al rischio vibrazioni (Titolo VIII art. 203);

– per lavori che espongono a rischi chimici (Titolo IX art. 227);

– per lavori che espongono ad agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239);

– per lavori che espongono a polveri di amianto (Titolo IX art. 258);

– per lavori che espongono rischi biologici (Titolo X art. 278);

– per lavori che espongono al rischio di esplosione (Titolo XI art. 294)”.

 

Inoltre la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: – “della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

– del trasferimento o cambiamento di mansioni;

– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.   

Rimandando il lettore alla lettura integrale dell’intervento (ad esempio riguardo a dirigenti, preposti, organismi paritetici, lavoratori autonomi e formatori, …), arriviamo agli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti. Accordi pubblicati in G.U. l’11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

Riguardo a queste date dalle linee guida dell’ Accordo Stato-Regioni precisano che in considerazione del fatto che negli Accordi a volte viene presa come data di riferimento la data di pubblicazione sulla G.U. (11/1/2012) e a volte la data della loro entrata in vigore (26/1/2012) il Governo, le Regioni e le PP.AA. convengono di fare sempre riferimento in ogni caso alla data dell’11 gennaio 2012.

 

Il relatore riprende alcune prescrizioni generali dei due accordi del 21 dicembre 2011:

– “i contenuti e la durata dei corsi di formazione stabiliti dall’accordo costituiscono uno standard minimo di riferimento;

– i soggetti formatori possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti specifici ritenuti migliorativi dell’intero percorso”;

– finché non entreranno in vigore i criteri delle figure dei formatori elaborati dalla Commissione consultiva, i corsi “devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

 

Inoltre per ciascun corso si dovrà prevedere:

– “l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;

– un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;

– il registro di presenza dei partecipanti;

– l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste”.

Si ricorda che per il lavoratore straniero “occorre fare la verifica della comprensione e se necessario occorre la presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore”.

 

Gli attestati di frequenza vengono rilasciati per i lavoratori in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste. Mentre per i dirigenti e preposti in base alla “frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento di una prova di verifica”. 

Questi gli elementi minimi comuni che gli attestati devono prevedere:

– soggetto organizzatore del corso;

– normativa di riferimento;

– dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

– specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

– periodo di svolgimento del corso;

– firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato”.

 

Infine in merito alla metodologia di insegnamento occorre:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo;

favorire metodologie di apprendimento interattive basate e applicate a simulazioni e problemi specifici

prevedere dimostrazioni e prove pratiche;

– favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità on-line e con ricorso a linguaggi multimediali anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

RossellaConsulenzaNewsNormativaIndicazioni sulla formazione con riferimento al Testo Unico, agli Accordi Stato-Regioni e alle recenti linee applicative. La formazione per i rischi specifici, la data di riferimento, gli attestati di frequenza e la metodologia di insegnamento. Si fa presente che: l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) comma 1  indica...