NOTE TECNICHE – INFORMAZIONI

PER IL DATORE DI LAVORO

Gentilissimo datore di lavoro,

il 5 agosto 2009 è stato pubblicato nella G.U. Serie generale n. 180 il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo per tutte le aziende,

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione e con il medico competente (nel caso fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e dovrà contenere, le seguenti informazioni:

· una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

· l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

· il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

· l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale

che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e

poteri;

· l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

· l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il 14 maggio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.

Il Decreto Legge prevede la possibilità di poter autocertificare la valutazione dei rischi per i datori di lavoro di

microimprese (fino a 10 lavoratori) fino al 31 dicembre 2012, dopodiché sarà obbligatorio elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Scopo del Decreto è quello di dare più tempo ai datori di lavoro di microimprese per redigere il DVR, ma soprattutto evitare il rischio di una sospensione delle attività.

SANZIONI correlate all’assenza

del Documento Valutazione dei rischi aziendali

Il Documento Valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.lgs 81/08 può comportare delle sanzioni a carico del datore di lavoro.

Qui di seguito vengono illustrate quali sono le principali violazioni e le relative sanzioni:

1) Omessa valutazione dei rischi e adozione del documento valutazione dei rischi,

il legislatore ha previsto per il datore di lavoro l’arresto da quattro a otto mesi, o un’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

2) Documento valutazione dei rischi incompleto:

La norma prevede delle sanzioni a seconda nel caso in cui il DVR:

a) non sia elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente;

b) le attività precedenti non siano realizzate previa consultazione dell’RLS;

c) il DVR non sia rielaborato e aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione

significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,

della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza

sanitaria ne evidenzino la necessità;

d) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

e) non siano indicati l’RSPP, l’RLS o l’RLS Territoriale, il medico competente che ha partecipato alla valutazione dei

rischi;

Per queste tipologie di violazioni il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9000 euro.

f) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento,

la sanzione prevista è: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro;

g) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). (Art 28 c. 1 lettera b),

la sanzione prevista è: l'arresto da quattro a otto mesi o un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro;

h) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza; (Art 28 c. 1 lettera c), la sanzione prevista è: un’ammenda da 3.000 a 9.000 euro;

i) Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in

possesso di adeguate competenze e poteri; Art 28 c. 1 lettera,

la sanzione prevista è: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

j) Mancanza della valutazione stress lavoro correlato: Art 28. c. 1,

la sanzione prevista è l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

3) Assenza data certa

Il datore di lavoro che non ha provveduto a certificare la data certa sul documento di valutazione dei rischi, è passibile

della sanzione prevista dall’ articolo 55 comma 1, che prevede l’arresto da quattro ad otto mesi o l’ammenda da 5.000 a

15.000 euro “per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)

secondo i requisiti previsti dall’art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, il quale con il comma 2, ha imposto l’apposizione di una data certa sul documento medesimo

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