Norme prevenzione cadute dall’alto, decreto Regione Sicilia
Entrerà in vigore il prossimo 5 novembre (30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale) il decreto promulgato dalla Regione Sicilia, Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 42 del 5 ottobre.
Il decreto ha l’obiettivo di regolamentare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate nella progettazione e realizzazione in condizioni di sicurezza di interventi per l’accesso, il passaggio e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, e a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività. Si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in sanatoria o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura. Il decreto non si applica alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative ai rivestimenti, che siano state presentate prima dell’entrata in vigore del presente. Con l’art. 4 il testo inoltre istituisce l’elaborato tecnico delle coperture, ovvero il documento che“integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D. Lgs. n. 81/08; è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;
– è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui all’art. 5; è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori”.
L’elaborato deve avere i seguenti contenuti e allegati:
“a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”
La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 4, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione edilizia o D.I.A. al rilascio della concessione in sanatoria e al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
Norma prevenzione caduta dall' alto
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