Un quesito sulla formazione dei lavoratori neoassunti, Dlgs 81/08 s.m.i.
Domanda
La formazione sulla salute e sicurezza al lavoratore di nuova assunzione andrebbe fatta secondo l’Accordo del 21/12/2011 anteriormente all'inizio del rapporto di collaborazione. Ma come è possibile soddisfare questo requisito visto che prima del rapporto di collaborazione il dipendente non ha nessun vincolo e visto inoltre che la formazione in tal caso verrebbe fatta "fuori dell'orario di lavoro" e di conseguenza "in un orario non retribuito"?
Risposta.
L’obbligo da parte dei datori di lavoro di formare i lavoratori è riportato nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
In merito poi a quando tale formazione dei lavoratori deve essere impartita è stato stabilito con il comma 4 dello stesso articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 che:
“4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
Con l’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il legislatore ha altresì stabilito che la formazione dei lavoratori, così come per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, con l’evidente scopo che la formazione stessa non debba comunque comportare spese per il lavoratore.
Il compito di definire le modalità, la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori è stato affidato dal legislatore, come è noto, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosa che la stessa ha fatto con l’Accordo del 21/12/201. Nel punto 10 del citato Accordo, riportante le disposizioni transitorie di prima applicazione dell’Accordo stesso, è stato preso in considerazione il caso della formazione dei lavoratori di nuova assunzione. Secondo lo stesso 10 punto infatti:
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della formazione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”
Quindi mentre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge i lavoratori devono essere formati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e quindi sostanzialmente durante l’orario di lavoro ed a spese del datore di lavoro, secondo l’Accordo Stato-Regioni la formazione stessa deve essere impartita possibilmente anteriormente all’assunzione e, se ciò non proprio fosse possibile, contestualmente all’assunzione medesima, facendo sorgere la perplessità del quesito, formazione che deve essere comunque completata prima di adibire il lavoratore alla propria attività o al massimo entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione stessa.
La Conferenza Stato-Regioni in sostanza ha aggiunto rispetto al dispositivo di legge quella che possiamo definire più che un obbligo una opportunità, una sorta di “suggerimento” che è del tutto comunque condivisibile tenuto conto della natura prevenzionistica della formazione. E’ chiaro infine che, se si adotta la soluzione suggerita dalla Conferenza Stato –Regioni della formazione dei lavoratori anteriormente all’assunzione, resta comunque fermo che anche in tal caso la stessa, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, deve essere impartita a spese del datore di lavoro che provvederà ad assumere il lavoratore.
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