Modifiche al decreto 81/08 e s.m.i. per i cantieri temporanei e mobili
Pubblicata la Legge 178/2012 che modifica il decreto 81 definendo le modalità di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro causati dal rinvenimento di ordigni bellici, le operazioni di bonifica e la qualificazione delle imprese addette. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge del 1 Ottobre 2012 n. 178, Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro, per la bonifica degli ordigni bellici. Nello specifico, sono stati modificati l'articolo 28 sull’oggetto della valutazione dei rischi e il titolo IV sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. In merito alla valutazione dei rischi è stato specificato che tra i rischi particolari vi sono anche quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri. Ne consegue pertanto lo aggiornato dell’Allegato XI del decreto 81/08, in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche “i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”. Ai compiti del CSP è stato perciò aggiunto l’obbligo di eseguire questa valutazione nell’ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento e del POS. Nel caso sia necessario procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti specificati in un nuovo comma aggiunto all'articolo 104 e iscritta a uno specifico albo istituito con un decreto del Ministro della difesa da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 178 (quindi entro il 2 maggio 2013). Con lo stesso decreto saranno definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all’albo, nonché per le successive verifiche biennali. Il nuovo comma dell'articolo 104 specifica che “è considerata impresa specializzata, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica”. Rimane comunque di competenza delle autorità militari un parere vincolante in merito “alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati”. Queste modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 diventeranno effettive dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del già citato decreto del Ministro della difesa da emanarsi per definire i requisiti delle imprese specializzate nella bonifica degli ordigni. Fino a questa data continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto Legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, “Bonifica dei campi minati” e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle stesse disposizioni.
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