Semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro
Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni, applicazione del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre ha approvato un disegno di legge che contiene nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese sul lavoro e la previdenza, le infrastrutture, i beni culturali e l’edilizia, sulla privacy, sull’ambiente e sull’agricoltura. Numerose sono le misure previste che modificherebbero la normativa di tutela della sicurezza sul lavoro se il disegno di legge sarà convertito in legge, in questa forma, in Parlamento.
Tra le maggiori misure previste si segnala:
– non obbligatorietà di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) nelle attività a basso rischio infortunistico, sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di cooperazione e coordinamento;
– non obbligatorietà di redazione del DUVRI (e della nuova figura dell’incaricato appena citato) in caso di servizi di natura intellettuale, forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni);
– semplificazioni (da individuarsi con un successivo decreto interministeriale) per le prestazioni lavorative di breve durata (non superiori a cinquanta giornate lavorative all’anno) relative all’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria;
– modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera e per il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (anche questi da individuarsi con un successivo decreto ministeriale);
– non applicazione del Titolo IV del DLgs 81/08 (relativo alle misure di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili) ai “piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008);
– possibilità per i datori di lavoro di attività a basso rischio infortunistico (da individuarsi con un successivo decreto ministeriale) di attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un modello prestabilito (che sarà allegato al decreto ministeriale da emanare);
– chiarimento delle relazioni contenenti i dati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria che i medici competenti devono inviare annualmente alle aziende sanitarie locali, semplificazione che avverrà tramite la revisione delle modalità di trasmissione delle informazioni e degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008 (da poco stabiliti dal Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 Luglio 2012) e che prenderà in considerazione i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni; inoltre è bloccato il termine del 30 giugno 2013 per l’invio delle relazioni relative al periodo 2007-2012;
– riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) entro il quale l’Inail deve effettuare la prima verifiche periodiche delle attrezzature;
– introduzione della possibilità, per le verifiche successive, che queste siano effettuate anche dall’ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, e introducendo l’obbligo per questi enti (compresi anche INAIL e ASL), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro potrà avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Per quanto riguarda le misure di semplificazioni negli altri settori, il disegno di legge prevede l’aumento di validità del DURC: il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi avrà infatti validità di 180 giorni dalla data di emissione. Infine, il disegno di legge prevede semplificazioni anche per la privacy: sarà esclusa l'applicazione del Codice in materia di dati personali a coloro che agiscono nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche individuale. E su questo aspetto c’è già stato un comunicato ufficiale del Garante della privacy che ha sottolineato come il disegno di legge, “anziché semplificare la vita degli imprenditori li priva, in quanto persone fisiche, di ogni garanzia rispetto al trattamento dei loro dati, anche delicatissimi, e si pone in contrasto con la Direttiva europea”. Il comunicato afferma inoltre che “ove il testo venisse confermato, l'Autorità garante si vedrebbe costretta a sollevare la questione in sede comunitaria”.
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