DVR, il documento valutazione rischi è necessario anche in cantiere?
di Giovanni Formica
L’obbligo riguardante la stesura del Documento valutazione rischi coinvolge ovviamente anche le imprese edili. A volte si fa confusione in questo contesto tra il POS e il DVR, una confusione che può condurre a confondere l’uno con l’altro o a ritenere di dovere redigere l’uno in sostituzione dell’altro. Il DVR e il POS sono due documenti, due obblighi differenti e distinti, il primo deve essere utilizzato dall’impresa per pianificare la valutazione dei rischi generale e totale della propria azienda, il secondo redatto invece per il singolo lavoro, per la singola opera, contestualmente all’incarico ricevuto in affidamento e appalto e in relazione al PSC.
Nota bene: è indispensabile non fare confusione anche tra il DVR e il DUVRI. I due, anche se possono sembrare sinonimi, e rappresentati da acronimi simili, sono due documenti completamente distinti. E se del primo abbiamo iniziato a parlare in queste prima righe e continueremo tra breve a farlo, per quanto riguarda il secondo ricordiamo come sia il documento con il quale si analizza e riporta il rischio interferenza, il rischio di confitto e intralcio tra mansioni diverse presenti sul lavoro e redatto per esempio dal responsabile dei lavori qualora l’opera alla quale sta per dare inizio sia sita in luoghi in cui siano già presenti lavoratori addetti a mansioni differenti e magari non propriamente impegnate nel cantiere edile.
Valutazione dei rischi
Il DVR è semplicemente senza equivoci il documento nel quale devono essere registrate annotate e rese evidenti sia al personale dell’impresa che agli enti preposti al controllo e alla vigilanza, le valutazioni e le conseguenti misure preventive finalizzate alla riduzione del rischio. Ovvero dove di deve dimostrare di aver effettuato ed effettuare nel tempo una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Va redatto entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornato al pari passo di ogni cambiamento che concerne l’impresa. Le aziende come meno di 10 dipendenti possono ovviare al DVR tramite un’autocertificazione.
Il DVR è quindi un documento che riguarda ogni azienda di ogni settore e tutti i lavoratori di ognuna di esse. L’impresa edile come la falegnameria o l’ufficio contabile. E nella stessa impresa edile, la segretaria come l’operaio. Ecco perché prescinde dal POS, perché deve essere redatto comunque dalla ditta edile anche se non dovesse per un certo periodo redigere POS per un particolare cantiere. È inoltre invece, un ottimo strumento sommo e totale di consultazione dal quale far discendere indicazioni essenziali per la stesura particolare del POS stesso.
Obblighi del datore di lavoro
La valutazione dei rischi e la conseguente stesura del documento rientrano negli obblighi inderogabile del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 17 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Che in questo modo si esprime:
Art. 17. (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo28;b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Testo unico si esprime in merito al DVR nell’articolo 28 sezione II, articolo e sezione nelle quali inizia a elaborare adempimenti e indicazioni riguardanti l’argomento. Nel 26 al comma 3 dice:
“Art. 28. (Oggetto della valutazione dei rischi) – 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Contenuti DVR
Tutti i rischi citati dall’articolo 28 comma 1 vanno inseriti nel documento. Il dossier può essere redatto con particolare accortezze e certificazioni su supporto informatico e deve, indispensabile e fondamentale, mostrare i nomi e la firma del RSPP, del RLS, del medico competente e ovviamente del datore di lavoro.
Entrando nel cuore della discussione, nel concreto il DVR deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Prima dell’entrata in vigore del Testo unico il 1° maggio 2008 era in vigore l’obbligo previsto dalla 626. Il Testo unico ha sancito dal suo ingresso nella normativa l’obbligo per tutte le imprese di adeguarsi entro il 1° gennaio 2009 e analogamente ha indotto quindi tutte le imprese aventi documenti preesistenti ad aggiornali entro la stessa data.
Attualmente è in vigore come poco fa accennato, l’obbligo di aggiornare il DVR in caso di cambiamento nella produzione e nella attività. In particolare “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
Ricordiamo ancora, il DVR deve essere redatto con la consulenza di RSPP e medico competente e sottoscritto da RLS. E che le aziende con meno di 10 dipendenti possono sostituire il DVR con autocertificazione, da presentare al massimo entro e non oltre il 30 giugno 2012.
Per quanto riguarda lo stress lavoro correlato, se prima, ovvero fino a un paio di anni fa non era annoverato nella valutazione dei rischi, il Testo unico, l’ha inserito a pieno regime insieme all’aggiornamento accorso con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Prevedendo la scadenza per l’inserimento nel DVR entro il 1 agosto 2010.
La finanziaria Dl 78/2010 e la successiva Circolare del 18 novembre 2010 Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato hanno posticipato poi di sei mesi l’obbligo con nuova scadenza fissata al 30 dicembre 2010.
Un obbligo ormai totalmente in vigore quindi, che riguarda ogni ambiente di lavoro, compresi i cantieri edili.
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