in caso di affitto a caldo di attrezzature.

Il manovratore dell’attrezzatura è responsabile dei danni combinati al funzionamento non corretto della macchina.
Con la sentenza n. 109 del 9 gennaio 2012 della IV Sezione Penale la Corte di Cassazione, in tema di infortunio occorsi ai lavoratori di una ditta appaltatrice durante l’uso di un macchinario fornito, con la formula del  noleggio a caldo. Il titolare dell’impresa che noleggia macchinari e mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi agli ambienti di lavoro.
Gli obblighi protettivi, infatti, riguardano esclusivamente e specificatamente solo il manovratore, il quale,  invece risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.
Nella  fattispecie,  il giudice di primo grado,  aveva dichiarato colpevole del delitto di omicidio colposo il manovratore di una gru, chiamato a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere causato  la morte di un operaio mentre manovrava a terra una piattaforma "ragno" di una gru semovente sulla quale agiva l’operaio stesso. La piattaforma mobile, infatti, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il lavoratore che si trovava a bordo della navetta era precipitato al suolo. La macchina, oggetto dell’infortunio, era stata noleggiata da un’impresa con la formula del noleggio a caldo (noleggio dell’attrezzatura unitamente al manovratore della stessa).
In sede di ricorso la Corte di Appello aveva confermata la sentenza resa dal primo giudice ponendo in evidenza che le modalità di stabilizzazione della piattaforma, poste in essere in concreto, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato propose ricorso per cassazione sostenendo di non essere in una posizione di garanzia rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio, in quanto tra lui e l’operaio stesso non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione per cui nessun profilo di colpa risultava ascrivibile a lui in relazione all’utilizzo della gru, oltre al fatto di aver dimostrato di avere adeguate conoscenze tecniche circa l'utilizzo della gru, e di avere correttamente posizionata la piattaforma secondo le indicazioni del manuale d'uso.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, quanto già evidenziato dalla Corte di Appello e cioè la individuazione di un profilo di colpa a carico del manovratore il quale non aveva rispettato le procedure corrette per la stabilizzazione a terra della gru.
“Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari”, ha quindi sostenuto la suprema Corte “e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina”.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso affermando che “in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina”.

RossellaCronacain caso di affitto a caldo di attrezzature. Il manovratore dell’attrezzatura è responsabile dei danni combinati al funzionamento non corretto della macchina. Con la sentenza n. 109 del 9 gennaio 2012 della IV Sezione Penale la Corte di Cassazione, in tema di infortunio occorsi ai lavoratori di una ditta appaltatrice durante...