SENTENZA DELLA CASSAZIONE: CONDANNATO RLS PER OMICIDIO COLPOSO
La Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, sentenza n. 38914, ha delineato un’importante novità al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna già emessa dal Tribunale di Trani in prima istanza e successivamente confermata dalla Corte di appello di Bari nei confronti del datore di lavoro (DL) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per il reato di omicidio colposo, reato contestato a seguito della morte di un dipendente.
Se la condanna del DL rappresenta un’ovvia conseguenza degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari, delle prove presentate dall’accusa nelle varie fasi processuali e della consolidata giurisprudenza. La sanzione penale addebitata al RLS rappresenta un elemento su cui si avrà modo di disquisire nei prossimi mesi.
Nel caso di specie, la Cassazione ha contestato che l’RLS non ha “…in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che C.C. (operaio deceduto per infortunio sul lavoro n.d.r.) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. Questo partendo da un’analisi precisa del disposto di cui all’art. 50 del D.lgs 81/08 e s.m.i, dove vengono definiti i compiti in capo al RLS, al quale viene riconosciuto un ruolo di primaria importanza, quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Istituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Rappresentando e difendendo i lavoratori.
Nei precedenti gradi di giudizio, in capo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale del lavoratore (adibito a mansioni diverse da quelle abituali e pertanto privo di formazione), attraverso una serie di comportamenti omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore. In sostanza, l’RLS si era comportato da soggetto passivo rispetto alle decisioni del DL e, nonostante l’intervento anche del RSPP (assolto in tutti i gradi di giudizio) teso a segnalare la sussistenza di violazioni di legge, non sollecitava alcun intervento a tutela dei lavoratori.
È quindi, di fondamentale importanza che l’RLS collabori fattivamente con l’organizzazione della sicurezza dei lavoratori, sia nell’ambito dei momenti di confronto normativamente previsti (es. riunione periodica, firma nel DVR), che attraverso azioni di concreto stimolo che non siano però in modo preordinato “contro” il DL o viceversa supino ad ogni suo desiderata.
Quindi, da questa sentenza della Suprema Corte, si evince che: è necessario che ciascun attore prenda consapevolezza delle proprie responsabilità e faccia concretamente la sua parte nell’interesse comune della tutela dei lavoratori, attraverso azioni proattive e non rimanendo spettatore degli eventi.
Art. 50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui GDPR 679/2016 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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