D.L. 4 maggio 2023, n. 48
Decreto LAVORO, tutte le modifiche al testo Unico di salute e Sicurezza
Il DL 48/2023 apporta modifica a diversi articoli del TUS, li riportiamo tutti entrando nel dettaglio:
- all’articolo 18, comma 1, lettera a);
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente - all’articolo 21, comma 1, lettera a)
DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI; - all’articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis)
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE; - all’articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; - all’articolo 71, sostituito il comma 12;
ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III) - all’articolo 72, comma 2;
ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III) - all’articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III) - all’articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4)
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS
"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022(impegno non ancora rispettato)
Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro.
Il vecchio comma 12 prevedeva:
"12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione."
Il nuovo comma 12 prevede
"12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;"
ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72
Il vecchio comma 2 prevedeva
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Il nuovo comma 2 prevede
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Il richiamo alla dichiarazione, non è più solo a carico del datore di lavoro, ma anche del soggetto che prenda a noleggio, deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
Il DL 48/2023 inserisce il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento, dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
Va sottolineato, che il comma 4 dell’articolo 71 prevede l' obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
Un passo che va nella stessa direzione annunciata nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP)
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Titolo III: il DL 48/2023 aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
Cosa significa?
Significa che il datore di lavoro che utilizza attrezzature da lavoro indicate all'articolo 71, comma 7, deve provvedere a seguire in prima persona i programmi di formazione e addestramento specifico obbligatori per legge per tutti i lavoratori che ne fanno utilizzo. L'inadempienza di questo obbligo fa scattare la sanzione prevista dall'articolo 87 comma 2 lettera c) ovvero:
- arresto da 3 a 6 mesi;
- l'ammenda da €3.071,27 a €7.862,44.
Le modifiche sono contenute nel Capo II (Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) del nuovo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Parliamo di alcune novità in materia di salute e sicurezza, una recente Nota della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP). In questo caso il commento è redatto da Susanna Cantoni (CIIP) e condiviso da Gilberto Boschiroli (ANMA) e Fulvio d'Orsi (Coordinatori GdL Sorveglianza Sanitaria) e Norberto Canciani (coordinatore GdL Formazione).
Le innovazioni introdotte dal D.L. Lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “siano solo piccolissima parte” di quanto sia necessario “non solo per ridurre infortuni e malattie da lavoro ma per migliorare le condizioni di lavoro”. In tal senso la Consulta dice che “ha da tempo formulato proposte in tal senso” e auspica che si definisca una “Strategia nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, come indicato dalla UE, e che all’Italia ancora manca, nel cui quadro articolare in modo organico e congruente le diverse iniziative legislative e non”.
Gli argomenti:
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medico competente e sorveglianza sanitaria
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medici competenti, cartelle e sostituti
Commenti della CIIP al DL 48/2023: lavoratori autonomi e opere provvisionali
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medico competente e sorveglianza sanitaria
Partiamo dalla modifica all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) sulla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Si individua che “è una importante novità, forse la più innovativa, che introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi suggerisca la necessità di una sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi”.
Si sottolinea che la scelta di estendere la sorveglianza sanitaria per tutti i rischi valutati “dovrebbe porre fine ad un dibattito che si protrae da molti anni tra chi sosteneva la liceità della sorveglianza sanitaria per i soli rischi ‘normati’ e chi riteneva si potesse ampliare ad altri rischi sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori, purché valutati, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 e dall’art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Questa seconda interpretazione è stata, peraltro, e da diverso tempo resa operativa nei programmi di sorveglianza sanitaria di diverse imprese”.
Quindi con questa innovazione “si rinsalda il rapporto stretto che deve intercorrere tra la valutazione dei rischi e le scelte di sorveglianza sanitaria, non sempre presente nella realtà operativa di diverse imprese dove si riscontrano incoerenze tra DVR e piano sanitario”. In tal senso l’innovazione apportata – continua la nota – “eviterà continui aggiornamenti necessari per includere singoli rischi”, vecchi e nuovi, in rapporto ai mutamenti del lavoro. E a tale proposito sarà importante il ruolo dei medici e competenti e delle associazioni scientifiche “nell’aiutare chi dovrà revisionare la valutazione dei rischi decidendo se gli stessi siano o meno meritevoli di sorveglianza sanitaria”.
Va sottolineato che nel documento del 2018 “ Il D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo” la consulta aveva “formulato questa proposta ritenendola una maggiore tutela dei lavoratori verso i nuovi rischi. Riteniamo, tuttavia, come avevamo allora precisato, che ‘La maggiore discrezionalità nell’offerta di sorveglianza sanitaria deve, però, essere subordinata alla massima trasparenza e pertanto è necessario che le scelte operate siano strettamente correlate alla valutazione dei rischi, esplicitandone i motivi ed evidenziando le possibili correlazioni con la salute e sicurezza dei lavoratori’. Questo ad evitare “accertamenti sanitari impropri ed un utilizzo improprio della sorveglianza sanitaria e del giudizio di idoneità lavorativa”.
Si indica poi che:
“anche per questa ‘nuova sorveglianza sanitaria’ valgono i doveri del MC e i diritti di ricorso di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/08”;
“in sede di conversione in legge sarebbe utile, per maggiore chiarezza e completezza, che l’estensione della sorveglianza sanitaria ai rischi valutati venisse richiamata anche nell’art. 41”.
Comunque, che “questa, pur importante, innovazione non risolve il problema relativo a chi debba valutare la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria, decisione ancora affidata al datore di lavoro che sull’argomento ha poche o nulle competenze”. La CIIP aveva esposto “Per tali motivi si ritiene che le competenze del Medico competente debbano essere sempre presenti nelle fasi di valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione da intraprendere per eliminare, ridurre e gestire i rischi professionali, e che il parere del MC è indispensabile per decidere se occorre o meno una sorveglianza sanitaria”. Questo sarebbe potuto avvenire con una modifica dell’art. 19, comma 1 ‘prevedendo che il datore di lavoro valuti l’opportunità della partecipazione del medico competente nella valutazione dei rischi prima che si inizi; il contratto con il MC potrà prevedere esplicitamente che la collaborazione può esaurirsi con la stesura del DVR ovvero che la collaborazione potrà continuare per esigenze che verranno individuate’”.
Non è un obbligo – conclude la nota – ma “quantomeno una opportunità suggerita al datore di lavoro di farsi assistere, anche temporaneamente da un medico del lavoro”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: medici competenti, cartelle e sostituti
Riguardo al medico competente, la nota CIIP parla, anche sulle modifiche all’articolo 25 (Obblighi del medico competente).
I commenti riguardano due nuove lettere aggiunte al comma 1.
Riprendiamo le aggiunte e i commenti presenti nella nota:
“e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (…): “La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami. Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore, possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla. Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili”. Si suggerisce ai MC di “annotare nella cartella sanitaria tale evenienza. Si rileva che per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione”.
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato: “Diversi dubbi, immaginiamo, si porranno per l’interpretazione della formulazione adottata ‘gravi e motivate ragioni’ non avendone il legislatore data una definizione, anche in relazione alle norme sulla privacy. Auspichiamo che in sede di conversione in legge la formulazione di questa nuova lettera sia modificata in modo da non prestarsi a inutili contenziosi. Riteniamo che gli obblighi a cui il sostituto del MC dovrà adempiere siano quelli relativi al periodo di sostituzione. Si evidenzia che questa modifica supera quanto aveva precedentemente affermato il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali nell’ Interpello n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 che subordinava il diritto del MC alla sostituzione unicamente a seguito di nomina del sostituto da del datore di lavoro. Ora il sostituto viene indicato dal MC, titolare della funzione. Anche per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione”.
Commenti della CIIP al DL 48/2023: lavoratori autonomi e opere provvisionali
In conclusione, con la modifica all’articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi).
Si segnala che l’intento di questa modifica è quello di “salvaguardare la sicurezza anche dei lavoratori autonomi dal rischio di cadute dall’alto, principale causa degli infortuni mortali in edilizia”. E la lettera a) del comma 1 dell’art. 21 “è sanzionata penalmente, e di conseguenza anche questa nuovo obbligo lo è”.
Il lavoratore autonomo ha quindi “l’obbligo di accertare la conformità delle opere provvisionali che utilizzerà per svolgere il proprio lavoro. Nessuna quaestio qualora sia lo stesso lavoratore autonomo a realizzare l’opera provvisionale”. In questo caso si pone solo “un problema di competenza professionale”.
Va da sé – conclude la Nota riguardo a questo articolo – che il committente/appaltante “avrà comunque l’obbligo di verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo a cui commissionerà/appalterà il lavoro, comprendendo anche la capacità professionale di allestire l’opera provvisionale”.
In ogni caso la situazione più frequente è senz’altro quella del “lavoratore autonomo che utilizza opere provvisionali altrui. In questo caso il lavoratore autonomo che utilizzi un’opera provvisionale inadeguata non potrà certo rispondere di una inefficienza altrui”.
Cosa cambia in conclusione?
I cambiamenti non sono stati radicali, bensì possono essere considerati (nella maggioranza dei casi) una sorta di ulteriore definizione o reindirizzamento di quella che era la precedente volontà del legislatore. Riassumendo, le cose da ricordare sono:
- La nomina del medico competente diventa obbligatoria se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità e non solo nei casi indicati all'articolo 41;
- Lavoratori autonomi, aziende familiari e simili dovranno adottare le disposizioni previste nel titolo IV per i cantieri temporanei e mobili e non limitarsi soltanto all'utilizzo di DPI e attrezzature idonee;
- Il medico competente dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria relativa al precedente lavoro. Inoltre egli dovrà nominare un proprio sostituto in caso di gravi impedimenti (anche temporanei) nello svolgere la propria mansione;
- Dovrà essere emanato un nuovo accordo stato regioni per definire le modalità di monitoraggio sulla regolarità delle attività formative;
- La titolarità della funzione ispettiva per verifiche periodiche successive sulle attrezzature di lavoro viene estesa ai soggetti privati abilitati;
- I noleggiatori di attrezzature, macchine o apparecchiature devono richiedere a chi noleggia un'autocertificazione in cui si dichiara l'avvenuta formazione l'addestramento specifico degli utilizzatori di tali attrezzature.
- Il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari ha l'obbligo provvedere alla propria formazione e addestramento specifico in materia, o rischia sanzioni da €3.071,27 a €7.862,44 o l'arresto da 3 a 6 mesi.
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