infortunio-sul-lavoro

I ponteggi, sono tra le più diffuse opere provvisionali, sono allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie.

I lavori in quota sono attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, in questi lavori devono essere adottate adeguate impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali o precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

Questi gli argomenti trattati:

Quando i ponteggi non sono adeguati e sicuri;

Indicazioni sui ponteggi fissi: le verifiche e la manutenzione;

Quando i ponteggi non sono adeguati e sicuri.

Il primo caso riguarda dei lavori per la rasatura della facciata esterna di un edificio.

Un operaio lavora sul solaio del terrazzo esterno al quarto piano ad un'altezza di circa 11,5 metri dal suolo.

L'operazione è svolta, utilizzando un ponteggio di proprietà, installato dallo stesso operaio sul perimetro del fabbricato. Durante la lavorazione, il lavoratore precipita a terra e subisce un violento trauma al torace e al volto, che ne determinano il decesso.

Si è riscontrato successivamente, in fase di indagine “che il ponteggio era privo di parapetti laterali in corrispondenza dei terrazzi e i due soci lavoratori erano esposti al rischio di caduta dall’alto”.

Questo il fattore causale rilevato nella scheda:

“ponteggio sprovvisto di parapetti in corrispondenza dei terrazzi”.

Il secondo caso riguarda un infortunio durante lavori di ristrutturazione.

Durante i lavori di ristrutturazione di un edificio, un operaio, che sta effettuando tali lavorazioni al tetto su un ponteggio senza protezioni né individuali né collettive, cade da un’altezza di circa 10 metri.

L’operaio riporta fratture in sedi multiple che ne causano il decesso.

I fattori causali:

l’infortunato “lavorava in quota senza protezioni”;

“ponteggio privo di protezioni”.

Anche il terzo caso riguarda, infine, un infortunio durante lavori in quota.

Un lavoratore, addetto al montaggio uso e smontaggio di ponteggi, sta lavorando in quota a 10 metri di altezza, quando, perde l'equilibrio e cade a terra.

L'infortunato pur dotato di imbracatura per il corpo, cosciale, cordino con dissipatore di energia e moschettone, non era agganciato a nessuna struttura del ponteggio né il ponteggio era dotato di parapetto.

A causa dell'impatto col terreno il lavoratore riporta un politrauma toracico-addominale che, dopo il ricovero, ne causa il decesso.

Questi i fattori causali rilevati:

“il lavoratore si muoveva su un ponteggio privo di parapetto, di tavola fermapiede e con la cintura di sicurezza indossata ma non ancorata”;

“ponteggio privo di parapetto”.

Indicazioni sui ponteggi fissi: le verifiche e la manutenzione

Nell’allegato XIX del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, elenca le verifiche che devono essere effettuate durante l’uso di ogni ponteggio.

In particolare prima e durante l’uso del ponteggio fisso “è necessario comunque verificare:

le condizioni atmosferiche e in particolare la presenza di vento o neve;

la presenza del disegno esecutivo conforme agli schemi tipo, firmato dal responsabile del cantiere e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;

la presenza del progetto in caso di non conformità agli schemi tipo e altezza superiore ai 20 m, firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;

la presenza della documentazione riguardante l’ultima verifica effettuata;

la presenza del progetto in caso di teli, graticci o altre schermature installate sul ponteggio, firmato da un professionista abilitato e tenuto a disposizione, assieme al libretto, dell’autorità di vigilanza;

la distanza tra l’impalcato e l’opera servita;

l’efficienza del parasassi al fine di intercettare i materiali eventualmente caduti dall’alto;

l’efficienza del serraggio dei giunti;

l’efficienza del serraggio dei collegamenti;

l’efficienza degli ancoraggi;

la verticalità dei montanti;

l’efficienza delle controventature di facciata e in pianta (linearità delle aste, stato di conservazione dei collegamenti ai montanti, stato di conservazione degli impalcati);

l’efficienza dei dispositivi di blocco degli impalcati;

l’efficienza dei dispositivi di blocco o di antisfilamento delle tavole fermapiede”.

Dal documento riprendiamo anche qualche indicazione essenziale di manutenzione.

Si sottolinea, innanzitutto, che la manutenzione del ponteggio fisso “deve essere effettuata da parte di personale qualificato”.

Per i componenti metallici la manutenzione prevede:

“la verifica dello stato superficiale;

la verifica dell’usura;

la verifica dei danni dovuti alla corrosione;

la verifica dello stato delle saldature;

la verifica dello stato delle parti mobili;

la verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti;

la verifica del periodo di servizio”.

Mentre la manutenzione dei componenti in legno “prevede:

la verifica sulla presenza di tagli;

la verifica sulla presenza di abrasioni;

la verifica dell’usura;

la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi);

la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole”.

Il preposto, “a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”.   

RossellaCantieri Temp. e/o MobiliCronacaI ponteggi, sono tra le più diffuse opere provvisionali, sono allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie. I lavori in quota sono attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad...