Anche in Italia il green pass diventa obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105).

E' solo il primo passo delle evoluzioni delle cosiddette certificazioni Covid (il nome ufficiale del green pass) in Italia e in Europa e delle varie possibili limitazioni all’accesso a esercizi, trasporti ed eventi per chi non fosse in possesso di tali certificati.

Il nuovo decreto impone il green pass con almeno una dose per varie attività, tra cui:

  • palestre
  • teatri, musei, cinema, mostre
  • fiere, convegni, fiere
  • parchi tematici, parchi divertimento
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • concorsi pubblici
  • ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone)

Confindustria sta anche trattando con il Governo per imporlo sui luoghi di lavoro e da settembre potrebbe scattare un obbligo anche per mezzi pubblici di ogni tipo (aerei, treni, metro, bus).

Il green pass, in Italia, è già obbligatorio da luglio in qualche misura, ma solo per pochissime situazioni, perlopiù legate a viaggi all’estero. Il decreto impone nuovi e pesanti obblighi per l’Italia.

Da molti mesi, in particolare, alcune attività sono variamente limitate da disposizioni nazionali che prescrivono la sottoposizione a tamponi positivi o a periodi di quarantena obbligata.

Ma con l’introduzione del Green Pass da luglio, che dovrebbe semplificare le attività di certificazione della negatività COVID e di controllo della stessa (peraltro a livello prima europeo e quindi internazionale), si è iniziato a pensare di estendere il numero delle attività che, in virtù del rischio che comportano, potrebbero essere subordinate al possesso di una valida certificazione COVID, ovvero il cosiddetto “Green Pass”.

Il primo passo in questo senso è stato il D.L. 52/2021, poi “aggiornato” dal D.L. 105/2021.

Attuali obblighi italiani connessi al green pass (da luglio)

Il novero di attività che potrebbero essere subordinate all’esibizione di un valido Green Pass è quindi, già oggi, abbastanza esteso (già con la prima “versione” dell’art. 9 del D.L. 52/2021). Il green pass è obbligatorio in qualche misura già dal primo luglio, anche se fino al 12 agosto si consente l’uso, in sua vece, dei relativi certificati (guarigione, tampone, vaccino).

Tra l’altro, alcune di queste attività avrebbero dovuto trovare disciplina in apposite linee guida (ad oggi non emanate) che di fatto hanno portato gli operatori a dubitare dell’effettività della misura.

A questi dubbi si somma il fatto che finora l’obbligo di essere in possesso di Green Pass è stato giustapposto ad un onere di controllo dell’effettivo possesso del certificato in capo agli esercenti in maniera anomala (con il DPCM 17.06.2021), situazione che di fatto ha fatto percepire come più virtuali che reali questi oneri.

Paradossalmente la situazione non è stata risolta dal D.L. 105/2021, che prescrive (questa volta per legge) l’onere di controllo in capo agli esercenti solamente per i “nuovi” casi d’uso del Green Pass (ristoranti al chiuso, musei, piscine, sagre, etc.) e non invece per i casi d’uso previsti dalla “vecchia” normativa, che rimangono normati dal solo DPCM 17.06.2021..

Il nuovo Decreto Legge, oltre ad introdurre un onere di controllo “selettivo” in capo ai gestori dei servizi e attività accessibili solo ai possessori di Green Pass, interviene appunto ad 

“aggiungere” ipotesi di utilizzo del Green Pass, lasciando in buona parte ferme le disposizioni di cui al D.L. 52 del 2021 ante modifica.

L’articolo 9 del D.L. 52/2021, articolo che istituisce il Green Pass, rimane quindi centrale ed indica, al comma 10 bis, tutte le ipotesi in cui la certificazione può essere utilizzata, rimandando ad ulteriori articoli del medesimo decreto (elenco di rimandi che verrà esteso dal D.L. annunciato il 22 luglio).

Le finalità per le quali può essere utilizzato il Green Pass (secondo la versione del D.L. 52/2021 ante modifica, che comunque includerà queste attività, seppur con lievi modifiche, anche dopo l’approvazione del D.L. annunciato il 22 luglio, solo che andranno ad aggiungersi a quest’elenco le altre attività già viste), sono:

  • per consentire spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (norma che di fatto non ha trovato ancora applicazione essendo l’Italia intera in zona bianca dall’entrata in vigore del D.L. 52/21 ad oggi);
  • per consentire la permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e 
  • accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel decreto (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire accesso a particolari eventi e spettacoli dal vivo secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);
  • per consentire accesso a particolari fiere, convegni e congressi secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);
  • per consentire la partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni ecc), anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza di tali spostamenti (quarantena) (norma di fatto subordinata all’emanazione di appositi DPCM o decreti del Ministero della Salute che individuino le misure derogabili).

Non è possibile intervenire sulla disciplina relativa al Green Pass, alle sue condizioni e ai suoi effetti senza una norma di legge, come ha evidenziato anche il Garante Privacy nel rendere il proprio parere sulla normativa in tema di certificazioni Covid, parere in cui il Garante aveva anzi chiesto al Governo di esplicitare una vera e propria riserva di legge per quanto riguarda la disciplina dei casi in cui il certificato può essere utilizzato per limitare i diritti dei cittadini.

Green pass obbligatorio: da quando e dove i nuovi obblighi

Ed infatti il governo è intervenuto con un atto avente forza di legge, il Decreto Legge annunciato il 22 luglio (pubblicato in GU il 23 luglio), per ampliare il novero dei casi d’uso del Green Pass, che sarà necessario dal 6 agosto (e non dal 5 agosto come si pensava) per entrare nei seguenti luoghi

  • palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere
  • teatri, musei, cinema, mostre
  • fiere, convegni, fiere (per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • competizioni sportive (per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • parchi tematici, parchi divertimento, centri termali
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • concorsi pubblici
  • ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass)
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia
  • Basta però il green pass ottenibile con singola dose.

    Sanzioni per chi non ha il green pass

Gli esercenti dovranno verificare il pass. Il decreto prevede anche da 400 a mille euro di sanzione per esercenti e utenti (in caso di assenza di pass). Per gli esercenti colpevoli di tre violazioni in tre giorni diversi, sospensione dell’attività da uno a dieci giorni.

Esclusi da obbligo green pass 6 agosto

Esclusi dall’obbligo solo chi non si può vaccinare: bambini fino a 12 anni, chi non può farlo per comprovati motivi di salute.

E’ prevista una circolare del Ministero della Salute per definire le modalità di rilascio di questa certificazione medica che escluda dall’obbligo di Green Pass.

Il Decreto Legge indica poi che servirà un futuro decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Garante Privacy, per definire le modalità di verifica di queste certificazioni di esenzione, consentendone, ci si augura, l’esibizione senza compromettere la privacy degli individui.

Nel frattempo però potranno essere utilizzate le certificazioni cartacee, con il paradosso che finché non sarà possibile utilizzare il certificato digitale, più rispettoso della nostra privacy perché finalizzato unicamente a fornire l’informazione relativa all’impossibilità di vaccinarsi, sarà necessario utilizzare certificati cartacei che contengono molti più dati personali, come ad esempio il motivo (allergia, malattia genetica) che rende esenti dal Green Pass.

Il green pass obbligatorio è incostituzionale?

il quadro giuridico delle norme sul Green Pass è importante non confondere la sua disciplina con quella relativa ad un obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale non è, tra l’altro, una disciplina estranea al nostro ordinamento ed anzi la Corte costituzionale ha già avuto modo di confermare la compatibilità costituzionale di una normativa che imponga l’obbligo di vaccinazione per determinate patologie.

Già con la sentenza n. 258 del 1994, la Corte costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost. se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute.

Ricordiamo infatti che l’art. 32 della nostra costituzione dispone: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L’Assemblea costituente ha quindi fin da subito chiarito il duplice valore del bene salute, essenziale per il singolo così come per la collettività (lasciando quindi programmaticamente margine per un bilanciamento di interessi contrapposti).

Ferma la legittimità dell’imposizione di un obbligo vaccinale (ove sussista un adeguato contemperamento fra la salute collettiva e il diritto individuale alla salute e la situazione lo giustifichi, cosa che nel presente scenario pandemico globale sembra difficile da poter escludere) va ricordato che la decisione di aumentare le agevolazioni consentite a chi esibisce un valido Green Pass è ben diversa dall’imposizione di un obbligo vaccinale.

Il Green Pass prevede infatti un’alternativa al vaccino consistente nella dimostrazione della negatività al virus attraverso un tampone.

È chiaro però che la valutazione del quadro giuridico non possa prescindere da un esame in fatto della situazione, le due soluzioni (vaccino e tampone, cui si aggiunge la possibilità di ottenere il Green Pass dopo essere guariti dal COVID, possibilità che ai fini della nostra valutazione non rileva in quanto non può essere “scelta” dal cittadino) devono essere entrambe accessibili e percorribili affinché il Green Pass non si trasformi davvero in un obbligo vaccinale.

 

 

RossellaNewsAnche in Italia il green pass diventa obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105). E' solo il primo passo delle evoluzioni delle cosiddette certificazioni Covid (il nome ufficiale del green...