DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
L’impatto sul mondo del lavoro con il nuovo DPCM del 2 marzo 2021
È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – DPCM 2 marzo 2021 – che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.
Partiamo dal “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:
le disposizioni del decreto, si applicano dalla data del 6 marzo 2021, sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca), che verrà applicata, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17);
il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.
L’articolo 57, ricorda che, in relazione all’emergenza COVID-19, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – inerenti alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” – continuano ad applicarsi fino all'adozione di nuove ordinanze.
Il DPCM 2 marzo 2021 con particolare riferimento al mondo del lavoro:
DPCM 2 marzo 2021: le regole della zona bianca
DPCM 2 marzo 2021: le limitazioni alle attività lavorative
DPCM 2 marzo 2021: protocolli, formazione e lavoro agile
DPCM 2 marzo 2021: le regole della zona bianca
La nuova “zona bianca”, come presentata nel Capo II (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca), Art. 7 (Zona bianca).
Con ordinanza del Ministro della salute “sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti un incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III” (Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla) “relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”. A tali attività “si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.
Nelle zone bianche, se è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di mascherine chirurgiche, distanziamento interpersonale, …) e i vari protocolli di settore.
Sempre in zona bianca “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.
DPCM 2 marzo 2021: le limitazioni alle attività lavorative
Al commercio in zona gialla e in zona arancione, le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”. Però, nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
Nella zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. Sono poi chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
Il nuovo Dpcm, prevede, per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimena vietato il consumo sul posto.
Per di più, se le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto), in zona arancione e rossa bar e ristoranti, con varie eccezioni riguardo a consegna a domicilio e asporto, sono chiusi.
Per quanto riguarda, le attività culturali nelle zone gialle, è confermata la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e da 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si ricorda che sono necessarie “modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Sempre, dal 27 marzo nelle zone gialle è prevista la possibilità di riaprire anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento.
L’articolo 15, indica la capienza consentita “non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Restano invece chiuse palestre, piscine e impianti sciistici.
Sono (art. 17) “sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento”. In zona rossa “tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.
Infine, si sottolinea, che nelle zone rosse, sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri estetici) con l’eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri, …).
DPCM 2 marzo 2021: protocolli, formazione e lavoro agile
Infine ci soffermiamo su alcuni aspetti che riguardano più da vicino gli aspetti inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio.
L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.
Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.
Con riferimento all'articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
Infine, l’articolo 6 recante “Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale” in cui si indica che “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. E tali pubbliche amministrazioni “assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Inoltre – continua l’articolo 6, comma 5 – “è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto” (i protocolli condivisi).
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
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