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Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione – ad esempio la Sentenza n. 56106 del 15 dicembre 2017 – che più volte hanno sottolineato questo fattore causale, il non rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento, nell’accadimento di infortuni gravi e mortali.

Parliamo della Sentenza della Cassazione Penale, Sez 4 del 19 settembre 2019 n. 38636, relativa ad un “Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte”, in tema di obblighi di cooperazione e coordinamento. 

Prendiamo dalla sentenza alcuna accenni – con riferimento alla ricostruzione operata in sede di merito – sui fatti che hanno portato all’infortunio.

La mattina del 13 luglio 2012 ‘il BE.S., elettricista disoccupato, era stato contattato da B.M., con cui aveva lavorato occasionalmente per due volte, che gli aveva proposto di andare a Cormano presso certo S. (T.S.) per scaricare infissi’, destinati alla ditta XXX di B.M. e che ‘erano stati trasportati da un camion che si era fermato a bordo strada, in corrispondenza del cancello carraio dove erano situati i locali della Ditta T.S., che avrebbe ospitato temporaneamente il materiale all'interno dei magazzini di deposito’.

Una volta giunto sul posto, il BE.S., ‘privo di qualsiasi attrezzatura adeguata (scarpe, guanti, …) aveva cominciato a scaricare il materiale che gli veniva passato dagli autisti del camion per portarlo dal marciapiede al deposito, passando per il cortile aziendale; in parte aveva operato manualmente insieme al T.S., in parte con l' ausilio di un transpallett messo a disposizione dal T.S. medesimo su quale erano posti i bancali o i cavalletti con gli infissi’.

Nel corso della movimentazione, ‘un infisso di grandi dimensioni (248 x230), appoggiato al cavalletto trasportato con il transpallett, cadeva addosso al BE.S. mentre lo stava spingendo attraverso il marciapiede, verso l'entrata carrabile, cagionandogli gravi lesioni personali’.

La Corte territoriale ha confermato la dinamica e la ricostruzione fattuale e logico-giuridica del Giudice di primo grado, e, conseguentemente, ‘l'addebito al B.M. e al T.S., individuati entrambi quali titolari di una posizione di garanzia, quali datori di lavoro di fatto e autori di condotte colpose generiche e specifiche, causative dell'evento lesivo, per non avere adempiuto all'onere di informazione e formazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per non aver messo a disposizione idonei strumenti di lavoro nonché promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento necessario fra le rispettive ditte per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell'attività di scarico e immagazzinaggio di serramenti di notevoli dimensioni’, destinati alla Ditta XXX di B.M., ‘da eseguirsi mediante il deposito temporaneo presso la ditta individuale del T.S.(art. 2087 cc.; artt. 26 comma 2 lett. a., 55 comma 5 lett. d), 36 e 37 D.lgs n. 81/2008)’.

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento

L'art 26 comma 3 bis D lgs n 81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI, quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque uomini giorno’.  Tale coinvolgimento, ‘funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez 4 n 18200 del 7.01.2016 rv 266640-01)’.

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro – continua la sentenza – ‘rappresentano la ‘cifra’ della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica avvertita come primaria anche dal legislatore europeo di gestire preventivamente tale categoria di rischio’.

E la vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori ‘risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi’.

Si indica poi che “questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, B.M. datore di lavoro di fatto della persona offesa e T.S. titolare della ditta presso cui si effettuavano le operazioni di scarico del materiale, ciascun garante risulta per intero, destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez 4 n 46849 del 3 11 2011 rv 252149 Sez 4 n 8593 del 22 01 2008 rv 238936)’.

E, ancora, che, ‘quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art 41 comma primo cod pen (Sez 4 n 244455 del 22 04 2015 rv 263733-01; sez 4 n 37992 del 11 07 2012 rv 254368-01; sez 4 n 1194 del 15 11 2013 rv 258232)’.

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