In materia di sicurezza sul lavoro DLgs 81/08 e s.m.i., il direttore dei lavori
La VI Sezione civile della Corte di Cassazione, riguarda la figura del direttore dei lavori, in particolare, l’individuazione della sua responsabilità nel caso di un infortunio accaduto a un lavoratore nel cantiere edile, nel quale svolge la propria attività e nel caso in cui non abbia controllato che nello stesso siano state rispettate le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel caso in esame, la Corte di Appello, aveva confermata la decisione assunta dal giudice di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda proposta dagli eredi di un lavoratore che si era infortunato mortalmente durante alcuni lavori di manutenzione in svolgimento in un condominio, domanda finalizzata ad ottenere un risarcimento dei danni subiti dall’amministrazione condominiale, che aveva appaltato i lavori e dal direttore dei lavori che aveva controllato gli stessi.
La Cassazione, alla quale avevano fatto ricorso i familiari dell’infortunato, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato alcuni indirizzi, ai quali si è sempre attenuto la giurisprudenza di legittimità per quanto riguarda la responsabilità di tale figura, ne caso di inadempienze da parte delle imprese delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro d.lgs 81/08 e s.m.i. Il direttore dei lavori, ha infatti precisato, la suprema Corte, esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ha ritenuto di non poter svolgere di persona, sicché nei fatti ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera dovuti a vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato dal committente, di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.
Il fatto, le considerazioni e decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Appello, ha confermata la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettata la domanda proposta dagli eredi di un lavoratore, deceduto a seguito di un infortunio accaduto nel corso dell'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione in un condominio, nei confronti dell’amministratore del condominio stesso e del direttore dei lavori, domanda finalizzata alla loro condanna al risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto.
La corte territoriale, nella sua decisione, aveva evidenziato che nessuno dei due convenuti potesse ritenersi responsabile del decesso del lavoratore, non avendo il direttore dei lavori mai assunto alcun impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, non avendo il condominio committente, mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risultata pienamente idonea all'esecuzione delle lavorazioni affidatele.
Come primo punto, i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del loro congiunto, omettendo di valorizzare il significato delle disposizioni legislative richiamate dirette a imporre, al direttore dei lavori, numerosi obblighi di controllo, di accertamento e di intervento nella materia della sicurezza dell'attività lavorativa svolta in esecuzione del contratto di appalto.
Con un secondo punto, i ricorrenti avevano censurato la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello escluso, erroneamente, anche la responsabilità del condominio committente, in contrasto, da un lato, con il dato della comprovata ingerenza di detto condominio nell'organizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, e, dall'altro con il chiaro dettato delle norme richiamate nella parte in cui estendono al committente la responsabilità per i danni provocati dall'appaltatore.
Con riferimento al primo punto, la Corte di Cassazione, ha osservato come il giudice d'appello, nell'escludere la responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del lavoratore (non avendo lo stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati), si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza della stessa Corte, ai sensi del quale “il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto”.
Dunque, ha aggiunto la suprema Corte, ferma l'ordinaria responsabilità del direttore dei lavori al controllo, nell'interesse del committente, della sola esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti del primo, il giudice ha precisato come, in tanto può essere configurata un'eventuale allungamento delle responsabilità del direttore dei lavori, in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente), in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei lavori. In merito la Corte di Cassazione, ha citato come precedente e da ultimo la sentenza n. 19646 del 08/01/2019 della III Sezione penale della stessa Corte (pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 10/2/2020). Giustamente, secondo la suprema Corte, e nel pieno rispetto dei principi di diritto sopra richiamati, la Corte territoriale, era pervenuta alla assoluzione del direttore dei lavori da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto non essendo stata nel caso in esame data alcuna dimostrazione di una prolungamento delle sue prerogative né di alcuna sua ingerenza nell'ambito dell'organizzazione del lavoro.
In merito alla seconda motivazione, la Cassazione, ha fatto notare come la corte territoriale, nell'escludere la responsabilità del condominio committente, per il decesso del lavoratore della ditta appaltatrice per non essere incorso in alcuna forma di culpa in eligendo, e per non aver mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione, nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, si sia correttamente allineata all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, là dove la stessa ha sottolineato come, in tema di appalto, una responsabilità del committente, nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio, siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili, per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione, ha in definitiva dichiarata l'inammissibilità del ricorso alla quale è seguita la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore del direttore dei lavori in euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge e, in favore del condominio in euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge.
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