In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica continua, la produzione normativa per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19. È stato firmato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Un documento, che conferma le decisioni già prese con precedenti decreti in materia COVID-19, come ad esempio le mascherine da indossare nei luoghi pubblici al chiuso, ma che riporta alcune novità e/o specifiche indicazioni in relazione ad ambiti particolari come la scuola, i servizi educativi per l’infanzia, il trasporto pubblico e gli obblighi per chi rientra da paesi considerati a rischio.

I seguenti argomenti sono:

  • Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre;
  • Le modifiche e le novità negli allegati del precedente DPCM del 7 agosto;
  • Il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico;
  • Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre;
  • Innanzitutto è bene ricordare che le disposizioni del DPCM si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 fino alla data del 7 ottobre 2020.

Nello specifico l’art. 1 ha lo scopo di “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, con l’eccezione di quanto previsto dal comma 4.

Eccezioni e modifiche al DPCM 7 agosto 2020 in relazione alla scuola:

all'art. 1, che contiene le misure urgenti di contenimento, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: "r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21"; al secondo periodo le parole "sono consentiti" sono sostituite dalle seguenti "sono altresì consentiti''; al terzo periodo la parola "altresì" è sostituita dalla seguente "parimenti";

all'art. 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: "s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".

La novità, riguarda, la possibilità per le coppie internazionali (“comprovata e stabile relazione affettiva”) di ricongiungersi.

 

La modifica:

 

all'art. 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero), comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: "i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva".

 

 

Altre modifiche:

 

all'art. 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero), comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo";

all'articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole "personale militare" sono inserite le seguenti "e personale della polizia di Stato".

Le modifiche e le novità negli allegati del precedente DPCM del 7 agosto

Altre modifiche hanno riguardato gli allegati del DPCM 7 agosto 2020:

“l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall' allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;

l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al presente decreto;

l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;

dopo l'allegato 20 è aggiunto l'allegato 21 di cui all'allegato D al presente decreto;

dopo l'allegato 21 è aggiunto l'allegato 22 di cui all'allegato E al presente decreto”.

 Questi sono i nomi degli allegati nuovi o modificati:

Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Allegato 20 – Spostamenti da e per l’estero

Allegato 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Allegato 22 – Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.

 

Il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico

Le linee guida, che fanno riferimento anche al “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica”, riportano alcune misure specifiche per il “settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A.”.

Trovano applicazione, le seguenti misure specifiche:

– “l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso.

 

– i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca;

 

– la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:

 

– negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;

 

– vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;

 

– nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;

 

– dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate”.

 

E’ consentito, “nel caso in cui,  le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, in considerazione, delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli a sedere, ovviamente il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale”.

Tale coefficiente di riempimento è consentito “anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione, è possibile l'apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo”.

Potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa, per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

 

 

DPCM del 7 settembre 2020

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