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Nel nostro Paese sono circa 5000 gli infermieri che si trovano ogni anno a subire violenze fisiche o verbali. Inoltre quasi il 90% degli operatori sanitari è stato vittima, durante la propria vita lavorativa, di qualche forma di violenza fisica, verbale, telefonica o di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. E al di là dei diversi fattori di rischio alla base di queste violenze, un elemento peculiare è rappresentato dal rapporto interattivo e personale che si instaura tra il sanitario ed il paziente, spesso in uno stato di vulnerabilità e frustrazione, durante l’erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti anche altri soggetti come i familiari.

Gli operatori sanitari, sono i lavoratori più esposti alle violenze”. Per prevenire e ridurre queste forme di violenza nei luoghi di lavoro è ora disponibile anche una nuova normativa approvata il 5 agosto 2020 dal Parlamento. Una approvazione, in questa fase contrassegnata anche dai tanti rischi e sacrifici operati dagli operatori sanitari per l’emergenza COVID-19, che è avvenuta all’unanimità. Si parla del Disegno di Legge n. 867-B – recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” – che, non ancora presente come nuova legge in Gazzetta Ufficiale, era stato approvato dal Senato della Repubblica il 25 settembre 2019, modificato dalla Camera dei deputati il 21 maggio 2020 e approvato definitivamente dal Senato della Repubblica lo scorso 5 agosto.

Questi gli argomenti affrontati per presentare la nuova normativa in materia di violenza sul lavoro:

 

Il nuovo osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari

La violenza sui sanitari: le pene e le circostanze aggravanti

La violenza sui sanitari: le misure di prevenzione e le sanzioni

 

Il nuovo osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari

Una volta definito (articolo 1) l’ambito di applicazione del provvedimento, con riferimento alle professioni sanitarie e socio-sanitarie individuate da alcuni articoli della legge 11 gennaio 2018, n.3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), la nuova legge (articolo 2) prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

L’articolo, si sofferma sulle modalità di istituzione dell'Osservatorio, con riferimento alla durata e la composizione, e ricorda alcuni compiti dell’Osservatorio.

 

Come ad esemo:

 

monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;

monitorare gli eventi sentinella che possono dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;

promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

 L’articolo 3, rimette poi al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

 

La violenza sui sanitari: le pene e le circostanze aggravanti

L’articolo 4.

 

L’articolo, interviene con modifiche sull'art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.

 

Ora all’articolo del codice civile è aggiunto un comma che recita: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

L’articolo 5 inserisce poi delle circostanze aggravanti: “l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

Questa ipotesi viene aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall'art. 61 del codice penale, al numero 11-octies.

 

Mentre l’articolo 6 interviene, invece, sulla procedibilità d’ufficio di alcuni reati.

 

La violenza sui sanitari: le misure di prevenzione e le sanzioni

Veniamo invece alle misure di prevenzione (articolo 7).

 

 Si indica che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale, come individuato dall’articolo 1, devono prevedere nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

 

 

 

Inoltre (articolo 8) è istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.

Infine l’articolo 9 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

 

 

 

 

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