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Conferme e novità in materia di dispositivi di protezione individuale

Al di là delle misure di sostegno all’economia, partiamo da alcune specifiche indicazioni e modifiche, anche rispetto all’originario DL, relative ai dispositivi di protezione individuale.

L’art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale). Questo articolo del DL 34/2020 conferma le modifiche all’art. 16 del DL 17 marzo 2020:

Art. 66 – Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, »;

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Il cambiamento più rilevante è relativo all’introduzione dell’art. 66 bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).

Questa norma, introdotta con la legge 77/2020, nasce per assicurare, come indicato nell’articolo, “alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive”. In particolare “per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con l’introduzione dell’ art. 66 bis si ha una competenza regionale per le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e le Regioni individuano le strutture competenti per la medesima validazione. Senza dimenticare che il richiedente la validazione in deroga può comunque rinunciare al'iter regionale e seguire l’iter di validazione attuale (INAIL/ISS).

Il comma 4 e 5 dell’articolo 66 bis del DL 34/2020:

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull’applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l’attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

Sorveglianza attiva, sorveglianza sanitaria e misure di sostegno alle imprese

Riguardo alla sorveglianza si può fare riferimento a due diversi articoli:

art. 74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): questo articolo posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori “ipersuscettibili” (come definiti dall’art. 26 del DL 17 marzo 2020).

art 83 (Sorveglianza sanitaria): anche in questo caso è confermato quanto già indicato dal decreto-legge. La sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Inoltre per i datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale, correlata all’emergenza COVID-19, può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.

 Il comma 1 e 2 dell’art. 83 del DL 34/2020:

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono poi confermate diverse misure di sostegno alle imprese.

Ne ricordiamo brevemente alcune rimandando alla lettura del decreto-legge, come modificato dalla legge di conversione, per i dettagli.

 

 

 

Ad esempio l’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro) conferma le misure di sostegno relative agli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

 Inoltre si indica per il 15 settembre 2020 la data entro cui INAIL adotterà un bando rivolto alle imprese per il concorso al finanziamento di tali progetti di investimento.

 

Il comma 6 bis dell’articolo 95 introdotto dalla legge di conversione:

 

6 -bis . Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L’INAIL provvede all’aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020- 2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Alcuni articoli del decreto-legge che riguardano altre misure di sostegno in relazione all’emergenza COVID-19:

art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);

art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19);

art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).

Misure in materia ambientale e per la gestione dei rifiuti

Riportiamo, infine, alcune delle varie indicazioni che riguardano l’ambiente e i rifiuti.

 

 

 

Ricordiamo, ad esempio, l’art. 228 che contiene “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale” e ancor più un successivo articolo aggiunto dalla legge di conversione: l’art. 228 bis recante “Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti”.

Questo ultimo articolo prevede l’abrogazione dell’art. 113-bis sul deposito temporaneo di rifiuti che era stato introdotto con la conversione del cosiddetto decreto-legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n.18).

L’articolo 113-bis del DL 18/2020 che ora, ricordiamo, è abrogato:

 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

Art. 113 bis – Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

 

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

L’art. 229 bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) un’altra norma introdotta in sede di conversione. La norma prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente di future linee guida per individuare specifiche modalità per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comunque non oltre il 31 dicembre 2020).

Senza dimenticare, in materia ambientale, che il decreto-legge riporta poi diverse norme in campo energetico (oneri bollette, incentivi, …).

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