La complessa situazione emergenziale connessa all’emergenza COVID-19 “sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza”. E risulta “necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

 Le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, sia alle difficoltà che, si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione.

A ricordare con queste parole quanto possa essere elevato l’impatto sul tema della gestione dei rifiuti è la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”.

Si Ricordano alcune delle norme e dei documenti che in questi mesi sono intervenuti sul tema della gestione rifiuti:

il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che è stato convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che riporta (art. 113) la proroga di alcuni adempimenti relativi alla normativa ambientale e amplia (art. 113-bis) termini e quantità previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

un documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) recante “ Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza CoViD-19”;

i Rapporti dell’Istituto Superiore di sanità, ad esempio il Rapporto n. 3/2020 che riporta “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2” e che è stato aggiornato il 31 maggio (l’Istituto è intervenuto anche sulla gestione e smaltimento di mascherine, guanti e DPI);

il documento della Commissione Europea del 14 aprile e dal titolo “ Waste management in the context of the coronavirus crisis”.

 

Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

 

Le indicazioni della circolare del 27 marzo 2020

La capacità di stoccaggio degli impianti

Lo smaltimento in discarica

Le indicazioni della circolare del 27 marzo 2020

La Circolare del 27 marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” sottolinea, dunque, le “pressioni senza precedenti” sulla società e sull’economia con conseguenti ripercussioni anche sulla gestione dei rifiuti.

 

Indica che per superare questo “momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio”.

La Circolare, laddove le competenti autorità si risolvano ad adottare tali ordinanze, indica che è possibile prefigurare “regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza”.

 

La capacità di stoccaggio degli impianti

In particolare:

“in primo luogo si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.

Analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le ‘quantità massime’ fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.

La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività – Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi”. Tale segnalazione (nella circolare si indica anche a chi indirizzarla) dovrebbe essere accompagnata “da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni.

Il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

La garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

Il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

La presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

L’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario”.

 Lo smaltimento in discarica

Riguardo allo smaltimento in discarica, si indica che, , “ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della presente emergenza, le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica”. Anche in tale caso si ritiene che la procedura possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività – Scia: il gestore dell’impianto di discarica “dovrebbe dunque presentare all’Autorità competente una segnalazione di inizio attività, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l’idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti”.

Infine si ritiene possibile prevedere tramite tali ordinanze (ex art. 191, d.lgs. n. 152/2006), ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, “il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:

  • inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
  • confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;
  • copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione”.

Questo trattamento “può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e della salute umana”.

 

La Circolare, sempre cercando di coniugare le esigenze di questa fase emergenziale con il rispetto della normativa in materia ambientale, fornisce ulteriori indicazioni sui possibili regimi straordinari in materia di:

 

deposito temporaneo dei rifiuti;

deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

impianti di incenerimento.

 

 

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RossellaCircolareLa complessa situazione emergenziale connessa all’emergenza COVID-19 “sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza”. E risulta “necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento...