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Secondo il comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente delle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato nelle stesse e se esso provvede al pagamento in sede amministrativa, previsto dall’art. 21 comma 2 dello stesso D. Lgs. e a titolo di oblazione, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pubblico ministero, secondo il comma 2 dello stesso art. 24, avuta la comunicazione da parte dell’organo di vigilanza dell’avvenuto pagamento richiede l’archiviazione del procedimento.

Nel caso in esame a un contravventore non è stata riconosciuta l’estinzione del reato per avere provveduto a versare la sanzione amministrativa richiesta dall’organo di Vigilanza un lunedì mentre i termini scadevano il sabato precedente. Lo stesso ha ricorso alla Corte di Cassazione invocando l’applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D. L. n. 70 del 2011 con il quale è stato stabilito un principio generale secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

La suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha precisato in merito che in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro la causa di estinzione delle contravvenzioni non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dalla legge, avendo il termine natura perentoria e non ordinatoria.

Il caso, la contravvenzione e il ricorso per Cassazione

Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una ditta, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 200 € di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 115 comma 1 del D. Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i., per avere eseguito dei lavori con una piattaforma aerea su autocarro senza indossare i necessari DPI anticaduta.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1 della legge 24 gennaio 1962 n. 13, degli artt. 1187 e 2963 cod. civ., del’art. 7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 e degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 758 del 1994.

Il Tribunale lo avrebbe condannato, secondo l’imputato, ritenendo, erroneamente, che il pagamento della sanzione amministrativa, dovuta a titolo di oblazione, fosse stato eseguito decorso il termine perentorio di trenta giorni da cui la non operatività della causa estintiva del reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 758 del 1994, non considerando, e così in violazione di legge, la tempestività del pagamento avendo scadenza un sabato ed eseguito il lunedì successivo e non considerando che sabato è un giorno festivo per cui il termine di scadenza andava prorogato al lunedì, primo giorno feriale successivo, in applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 che ha stabilito il principio generale secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Il Procuratore Generale. da parte sua, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in applicazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 758 del 1994.

 

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso non è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, ha ricordato la suprema Corte, è disciplinato dal D. Lgs. n. 758 del 1994 che ha previsto in merito una articolata disciplina nell’artt. 20 e seguenti. 

Secondo tale articolo, infatti, intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, lo stesso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).

Secondo poi quanto stabilito dall'art. 21 dello stesso D. Lgs., rubricato "verifica dell'adempimento", entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). Quando risulta l'adempimento alla prescrizione l'organo di vigilanza ammette quindi il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. L'organo di vigilanza quindi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, comunica al pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) mentre se risulta l'inadempimento alla prescrizione lo stesso ne dà comunicazione al pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).

Il procedimento penale per la contravvenzione, ai sensi del successivo art. 23 del D. Lgs. n. 758/1994, rubricato "sospensione del procedimento penale", è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. Infine, ai sensi dell'art. 24, rubricato " estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis.

 

 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per l’ attuazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo e “la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria”, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità.

Con riferimento poi alla invocata applicazione del principio generale di adempimento delle obbligazioni, che prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo, anche all'adempimento della sanzione amministrativa dovuta a titolo di oblazione ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994, la suprema Corte non ha condiviso la tesi difensiva per una pluralità di ragioni. La Sezione III ha in primo luogo rilevato che la disciplina del D. Lgs. n. 758 del 1994 non ha dettata alcuna disciplina al riguardo e non contiene alcuna indicazione su quale disciplina dei termini sia da applicare per cui non paiono estensibili, secondo la stessa, le diverse discipline di settore richiamate dal ricorrente.

 

Trattasi, all'evidenza, di norme dettate per lo specifico settore che intendono regolare. L'art. 25, infatti, riguarda le operazioni da eseguirsi presso le Aziende e gli Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e l'Istituto di emissione; l'art.7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 riguarda gli adempimenti, anche telematici previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria. Proprio perché è una disciplina dettata nelle specifiche materie, ha aggiunto la suprema Corte, non è suscettibile di applicazione estensiva a settori diversi dell'ordinamento giuridico, né tantomeno può trovare applicazione nell'ambito della procedura di oblazione prevista dal D. Lgs. n. 758 del 1994., in assenza di un preciso richiamo nello stesso.

Ma ciò che è apparso dirimente, a parere della Cassazione è che è la stessa previsione del meccanismo estintivo previsto dal D. Lgs. n. 758 del 1994, come disciplinato dagli artt. 21 e ss. e dall'art. 24, che prevede, appunto, una causa estintiva del reato contravvenzionale, a dare riposta negativa. La causa estintiva di cui all'art. 24 citato si verifica allorché il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni e corrisposto la somma di denaro dovuta a titolo di oblazione amministrativa. La giurisprudenza di legittimità del resto ha chiarito, con orientamento consolidato, che tutto il procedimento di estinzione è improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, e che la mancata previsione (della perentorietà) discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale, nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione.

 

Lo Stato rinuncia, ha precisato altresì la Sez. III, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 citato (adempimento delle prescrizioni e pagamento della sanzione amministrativa), a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato, con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, e la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e previo accertamento dei presupposti. Dunque, la causa estintiva, che deriva a seguito dell’adempimento della procedura di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, va accertata e dichiarata in sede giudiziaria con l'applicazione della disciplina processuale penale anche per quanto riguarda quella dei termini processuali. Il pagamento della sanzione che direttamente rileva, se effettuata nei termini perentori, quale fatto che produce l'effetto estintivo della contravvenzione, deve essere quindi verificato dal giudice, al pari dell'adempimento delle prescrizioni, al fine della produzione di un effetto giuridico, appunto la declaratoria di estinzione.

 

 La suprema Corte ha infine ricordato che, con una recente pronuncia (sentenza n. 13505 del 31/01/2018 della Sez. II Novak) la Corte di Cassazione ha chiarito che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato. Si deve pertanto affermare il principio di diritto, ha così concluso la Corte di Cassazione, secondo cui al termine perentorio di cui all'art. 21 comma 2 del D. Lgs. n. 758 del 1994, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 172 comma 2 cod.proc.pen., comportando il differimento della scadenza al giorno successivo, solo quando detto termine cada di giorno festivo, giorno festivo nel quale non è ricompreso il sabato.

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 46462 del 15 novembre 2019 (u.p. 17 settembre 2019) – Pres. Izzo – Est. Gai – P.M.  Tocci – Ric. S.G.. – L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento della sanzione amministrativa a titolo di oblazione avviene oltre i 30 giorni fissati dalla legge, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio.

RossellaCronacaSecondo il comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente delle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizioni...