Il documento INAIL con le misure di prevenzione per la fase 2
In relazione, alla fase di riapertura delle attività produttive prevista dal prossimo 4 maggio, è stata resa pubblica, la versione finale del documento Inail, dal titolo “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Una pubblicazione che è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l’Inail con un rappresentante – e che frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. Nella prefazione del documento si indica che nell’attuale emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 l’Inail ha messo in atto iniziative con “l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale”.
E proprio a partire da questo obiettivo la presente pubblicazione si compone di due parti:
- la prima riguarda la “predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’.
- la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020”.
L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-1
Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-19
Riguardo alle misure di prevenzione e protezione il documento indica che “in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria”.
L’ informazione e formazione “devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali”.
Ed è quindi importante “mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio” nonché a favorire “l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news”.
La percezione di questo rischio, “anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere”.
Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
Il documento riporta anche indicazioni sulle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti.
Nell’attuale emergenza COVID-19 ciascun individuo “è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione” e tali misure, descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, si concretizzano nei “comportamenti da seguire per l’intera popolazione”.
In più punti dell’azienda “devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni”.
In ogni caso – continua il documento – “va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica”.
L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
Uno spazio ad hoc è riservato poi alle indicazioni per l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie.
Si indica che “vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
E la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali “è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
Si segnala che indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con un documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.
La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
Riprendiamo infine alcune indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili.
Si nota che – “in considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria” – non si può prescindere dal coinvolgimento del medico competente “in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà”.
Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale “soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”.
In tale ottica – continua il documento approvato dal CTS – “potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”.
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