Il testo coordinato nella versione di gennaio 2020
Il testo coordinato nella versione di gennaio 2020
È stato dunque recentemente pubblicato il nuovo “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ITL Pavia), nella versione di gennaio 2020. Una nuova versione che mostra, in realtà, un’assenza di modifiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Non mancano, tuttavia, come indicato in premessa, piccole modifiche e integrazioni apparentemente solo di contorno, ma in alcuni casi necessarie, come nel caso degli Interpelli, per interpretare il Testo Unico o per avere le corrette, e dunque più “sicure”, qualifiche e abilitazioni richieste dalle norme. Il testo presentato “non riveste carattere di ufficialità”: “le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa” oppure su alcuni siti, ad esempio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. E si indica che le considerazioni esposte nel documento, ad esempio riguardo ad alcuni commenti e note al testo, “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.
Scendiamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche riportate nel documento.
I nuovi decreti direttoriali
Nell’aggiornamento di gennaio 2020 sono stati segnalati due nuovi decreti direttoriali.
Ad esempio è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il decreto è composto da sette articoli:
all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
all'articolo 3 viene decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
all'articolo 4 viene prorogata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
all'articolo 5 viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
all'articolo 6 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 25 febbraio 2019;
all'articolo 7 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
È stato poi sostituito anche il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019, ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Le piccole modifiche normative
Il documento segnala poi due modifiche a due diversi decreti.
La prima modifica riguarda il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
In questo caso la modifica non è nuova, ma non era stata raccolta, fino ad oggi, nelle precedenti versioni del testo coordinato. Si tratta dell’aggiunta della lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
Il comma 1 dell’articolo 4 del DM 37/2008:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
(…)
Veniamo, invece, ad una aggiunta recente e che riguarda quanto modificato dal cosiddetto “milleproroghe 2020”, il Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
È stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 – recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” – come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162. Un’aggiunta che riguarda uno sviluppo informatico relativo alla banca dati informatizzata delle verifiche.
Anche in questo caso riprendiamo l’intero e nuovo articolo 7-bis del DPR 462/2001:
Art. 7-bis1. Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
Gli ultimi interpelli del 2019
Concludiamo segnalando che se il precedente compendio normativo (versione aprile 2019) aveva inserito i tre primi interpelli del 2019, ora sono stati riportati nel documento anche altri cinque interpelli del 2019:
Interpello n. 4/2019 del 11/07/2019 – Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
Interpello n. 5/2019 del 15/07/2019 – Decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013.
Interpello n. 6/2019 del 15/07/2019 – Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019 – Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento
Interpello n. 8/2019 del 02/12/2019 – Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
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