In base all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato. Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243 rev. 01 – punto 2.6). Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante. Sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile una procedura online per la comunicazione, variazione e revoca del nominativo. ATTENZIONE: Tale procedura è l’unica che può essere utilizzabile per l’invio, la variazione e la revoca dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati e non potranno essere prese in considerazione le comunicazione effettuate attraverso diversi canali di contatto con il Garante (es. e-mail, posta, ecc.).

RossellaConsulenzaPrivacyIn base all'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se designato. Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della...