L’11 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17.

Il decreto dovrebbe rappresentare l’atto formale per l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea. Nel caso specifico dovevano essere sviluppate le problematiche relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 e alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 e smi conseguenti alla pubblicazione del suddetto Regolamento (titolo terzo capo II). Per non sfatare le nostre abitudini, anche questo decreto è stato emanato con notevole ritardo. Nel decreto (entrato in vigore il 12 marzo 2019), nel rifacimento totale dell’articolo 14 del D.Lgs 475/92, sono contenute le “Sanzioni e disposizioni penali” la cui emanazione a livello nazionale era richiesta (art. 48 del Regolamento) entro il 21 Marzo 2018. Si ricorda che il Regolamento UE si applica dal 21 Aprile 2018. Del vecchio Decreto non si è salvata nemmeno una virgola. Insieme al titolo tutti gli articoli sono stati modificati in base al testo del Regolamento (UE) 2016/425. Le poche modifiche riportate si riassumono nell’adattamento sia della terminologia che dei riferimenti al nuovo regolamento. Dal punto di vista dell’utilizzatore dei DPI, a cui è rivolto il D.Lgs. 81/2008, la pubblicazione del nuovo decreto non comporta alcun cambiamento salvo considerarlo nei riferimenti. Sono cambiate leggermente le procedure di certificazione che però non hanno incidenza per l’utilizzatore finale. per l’utilizzatore finale si può dire che nulla è cambiato, per le aziende produttrici ci sono parecchie novità che comportano anche numerose difficoltà tra le quali ne elenco qualcuna. In primis i tempi richiesti per le ricertificazioni dei prodotti richieste dal nuovo regolamento per le quali gli organismi notificati che devono procedere al rilascio del nuovo “attestato” non sono in grado soddisfare tutte le richieste. Ci sono difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la ricertificazione di DPI (solitamente di terza categoria) che hanno avuto l’aggiornamento quinquennale prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento (es. aggiornamento della certificazione 2017 con validità 2022). Ci sono poi difficoltà a capire come interpretare l’articolo 47 del Regolamento che nelle Disposizioni transitorie al comma 2 dice “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”. Ma ci sono poi anche varie altre difficoltà interpretative…

Rispetto al vecchio D.Lgs. 475/92 le sanzioni sono state estese anche ad altri operatori sociali quali ad esempio il distributore ovvero il negoziante.

Con il nuovo Regolamento/D.Lgs. 475 alcuni DPI sono stati ricollocati nella categoria adeguata mentre sono stati creati nuovi problemi per quanto riguarda i “DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore” e i ”DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore”. Queste due tipologie di DPI erano mancanti nella precedente direttiva europea 89/686/CEE ed erano ritenuti necessari per mettere in regola le aziende che avevano personale che necessitava di DPI adattati. Con il Nuovo Regolamento purtroppo appaiono solo nell’appendice V “Esame UE del Tipo”, dedicata all’organismo notificato, e non sono stati per nulla definiti.

L’argomento viene abbozzato a livello di norma europea nel gruppo di lavoro Stivali e scarpe di protezione dove in una appendice della norma EN 20344 si propone di differenziare questi DPI in 3 classi;

 

Tipo 1: Calzature di sicurezza con sottopiede ortopedico o di comfort

Tipo 2: Calzature di sicurezza modificate (in serie)

Tipo 3: Calzature di sicurezza modificate su persona

Si sta cercando ora di capire come sviluppare l’argomento.

 

A livello nazionale, come novità, è stato costituito il gruppo di lavoro “Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI” con l’intento di definire una linea guida che illustri queste tipologie di DPI che si stanno diffondendo sul mercato.

 

L’emanazione del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

Le modifiche al decreto 81/2008

Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2.

 

 

 

Questi i due articoli modificati, nella nuova versione:

 

 

 

Articolo 74 – Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

 

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

 

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

 

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

 

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

 

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 

 

(…)

 

 

 

Articolo 76 – Requisiti dei DPI

 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

 

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

 

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

 

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

 

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

 

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

 

 

 

RossellaConsulenzaL’11 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17. Il decreto dovrebbe rappresentare l’atto formale per l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea. Nel caso specifico dovevano essere sviluppate le problematiche relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 e alle modifiche del D.Lgs. 81/2008...