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Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri. Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici. In particolare, l’art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l’art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008). Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l’obbligo permane solo per i lavori pubblici. Nel dettaglio, le parole “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”. I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Notifica preliminare

La notifica preliminare è la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori. Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del dlgs 81/2008 e s.m.i., riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni:

data della comunicazione

indirizzo del cantiere

committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)

natura dell’opera

responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)

coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)

coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)

data presunta d’inizio dei lavori in cantiere

durata presunta dei lavori in cantiere

numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere

numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate

ammontare complessivo presunto dei lavori

Tale comunicazione è obbligatoria per:

cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea

cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi:

 

cantieri di cui all’articolo 90, comma 3

cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

RossellaCantieri Temp. e/o MobiliNews                  Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri. Monitoraggio cantieri: l’obbligo di trasmissione...