Lavori sulle vie di circolazione, occorre tutelare anche i pedoni
È stato condannato il titolare di un’impresa edile, che durante la messa in opera di lavori di scavo per il rifacimento di una rete idrica pubblica, aveva omesso di adottare adeguate misure in difesa dell’incolumità dei pedoni. L’interessato si è visto confermare la condanna da parte della Sez. III della Cassazione penale (sentenza 35943/2010) la quale ha motivato la decisione con riferimento al DPR 547/1955, art.11. c. 3, ripreso dal TU 81/2008, punto 1.8.3 dell’All. IV (Ambienti di lavoro), “I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante la loro attività, devono essere concepiti in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”. L’art. 63 c.1 prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’All. IV. L’art. 68, prevede le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, nei casi di inosservanza, degli obblighi previsti dall’art. 63. Nel caso, in particolare, l’impresario edile si era reso colpevole di “non aver protetto e segnalato in modo chiaramente visibile, le zone di pericolo (scavi, sconnessioni del manto stradale)”. Il punto 1.8, in materia di posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, prescrive, oltretutto, che essi devono essere “ idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa” ma anche, con riferimento specifico alla tutela dei lavoratori addetti, che i luoghi di lavoro all’aperto devono essere “opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente”, che nei luoghi di lavoro all’aperto, i lavoratori siano “protetti contro gli agenti atmosferici, contro la caduta di oggetti, possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro, non possano scivolare o cadere”. Le vie di circolazione, in particolare, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, “devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente e in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze, non corrano alcun rischio”(punto 1.4.1 dell’All. IV).
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