Sentenza Cassazione: è nullo il contratto a termine in assenza di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi (ai sensi del D.Lgs. 81/08) deve essere intesa quale presupposto di legittimità del contratto a termine.
La sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012 della Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) ha introdotto una quadruplice serie di divieti all'apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato.
Tra questi si evidenzia che l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
La valutazione dei rischi perviene, pertanto, a presupposto di legittimità del contratto a termine, e tale previsione trova ragione nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, ove incidono aspetti peculiari, quali la minore familiarità del lavoratore sia con l'ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro a motivo della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione.
Per tali considerazioni, il contratto a termine stipulato in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 368/2001 per mancata valutazione dei rischi è nullo con la conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato e con la possibile applicazione di una penale a carico del datore di lavoro (da 2,5 a 12 mensilità).
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