Pubblicato elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche attrezzature
Pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, il “Primo Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.“. Elenco previsto dal “Decreto 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, co.13, del medesimo d.lgs” e s.m.i. L’iscrizione nelle liste per i soggetti abilitati ha validità quinquennale. Questi dovranno riportare in un registro informatizzato copie dei verbali delle verifiche effettuate e confermare tutti gli atti documentali per un periodo non inferiore ai dieci anni. I registri informatizzati dovranno essere trasmessi ogni tre mesi ai titolari delle funzione. Ancora “1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, ottenuto il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato”.
Allegato VII Verifiche di attrezzature
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