I pavimenti sicuri, le prescrizioni dell’All. IV
È del 1956 il DPR 303 che contiene norme generali per l’igiene del lavoro e che vietano l’uso di locali per lavori continuativi che non rispondano a determinati requisiti, tra cui quello di essere bene asciutti e ben difesi conto l’umidità. La prescrizione è stata ricompresa nel TU 81/2008 che, come noto, all’All. IV, si occupa nel dettaglio, dei requisiti dei luoghi di lavoro. Il punto 1.3 dell’Allegato tratta di “pavimenti, muri, soffitti, lucernari, locali scale, marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico”. Questi locali, oltretutto:
- devono essere ben difesi dagli agenti atmosferici;
- devono poter essere puliti e detersi e, come detto al punto 1.3.1.3;
- devono essere “ben asciutti e ben difesi dall’umidità”.
La normativa è stata richiamata in numerose occasioni e, fra le altre, in sostegno della sentenza di condanna 29543/2009 della Sez. III della Cassazione Penale. A proposito, in particolare dei pavimenti (punto 1.3.2) a garanzia della sicurezza dei lavoratori, essi devono essere:
- fissi;
- stabili e antisdrucciolevoli;
- non devono avere protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
E nei locali sui cui pavimenti si versano liquidi, il pavimento:
- deve essere a superficie unita e impermeabile:
- deve avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro (e di quelli di passaggio) si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. Il rischio di cadute o scivolate in piano è molto frequente e i danni statisticamente più ricorrenti sono la contusione o la distorsione alla mano e al piede. Incidenti anche di grande entità si possono verificare durante il lavaggio dei pavimenti specialmente quando si effettuano le decerature ma in generale nei lavaggi di fondo quando si usano prodotti che tendono a formare schiuma. Si pensi, poi, solo per fare alcuni esempi, agli autolavaggi, ma anche alle cucine dei ristoranti o alle grandi comunità.
https://www.formicasrl.it/?p=1333Cantieri Temp. e/o MobiliNormativaÈ del 1956 il DPR 303 che contiene norme generali per l’igiene del lavoro e che vietano l’uso di locali per lavori continuativi che non rispondano a determinati requisiti, tra cui quello di essere bene asciutti e ben difesi conto l’umidità. La prescrizione è stata ricompresa nel TU 81/2008...RossellaRossella La Ferlaricer@areaprogetti.itAdministratorFORMICA "Sicurezza sul lavoro" di Giovanni Formica