Legge per salute psicologica e la prevenzione dello stress sul lavoro
La Regione Campania ha approvato la Legge regionale 9 ottobre 2017 n. 29 recante “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”.
In questi ultimi anni sia aumentata l’attenzione verso criticità degli ambienti di lavoro come il disagio lavorativo e il fenomeno del mobbing, che sono correlati a conseguenze negative non solo sul piano sanitario individuale, ma anche economico e sociale. All’aumento dell’incidenza di questi fenomeni nel mondo del lavoro mostra come necessiti una programmazione, anche a livello regionale, di interventi tesi ad un miglioramento del benessere organizzativo, al miglioramento del clima relazionale aziendale e del rispetto della dignità e delle differenze di genere. A recepire queste esigenze è una recente legge della Regione Campania, la Legge regionale 9 ottobre 2017 n. 29 recante “Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”, entrata in vigore il 10 ottobre 2017. Una norma, che istituisce, tra le altre cose, uno specifico Osservatorio su mobbing e disagio lavorativo – che prevede, nell’equipe multidisciplinare, anche la presenza di uno psicologo del lavoro – e individua un Centro regionale di riferimento e centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo.
All’articolo 1, indica che la Regione “promuove azioni per prevenire il disagio lavorativo e tutelare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro”. E in questo senso la Regione individua “nella difesa della salute, nella riduzione dei fattori di rischio per le psicopatologie e lo stress lavoro – correlato, gli elementi per lo sviluppo economico socialmente sostenibile e considera essenziale la disincentivazione dei comportamenti vessatori e discriminatori”. Inoltre per “valorizzare il benessere organizzativo e prevenire lo stress lavoro-correlato e la diffusione del disagio psichico, promuove le buone prassi negli ambienti di lavoro e realizza interventi ed iniziative rivolti a sostenere azioni di contrasto al fenomeno del mobbing”.
Articolo 2, istituisce l’Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo che “realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” sui fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo, per “costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare ed armonizzare le metodologie di intervento da adottare sul territorio”.
In particolare l'Osservatorio provvede:
a) “allo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing;
b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto al mobbing;
c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno;
d) alla raccolta dati per l'istituzione di una banca dati informatizzata relativa al fenomeno di disagio psichico connesso al lavoro, quali mobbing, stress-lavoro, burn-out;
e) all'attivazione di protocolli d'intesa tra le istituzioni del territorio”.
L’articolo 3 riporta la composizione dell’Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo:
a) “il Presidente della Giunta regionale, o assessore delegato, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di lavoro o suo delegato;
c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
e) la consigliera regionale di parità;
f) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico regionale della Campania;
h) un rappresentante del Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo;
i) un docente universitario in discipline attinenti la sanità pubblica e la prevenzione;
l) un dirigente medico in rappresentanza dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate ASL, della Regione Campania;
m) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
n) un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese;
o) un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da scegliere tra una terna indicata dai rispettivi ordini professionali;
p) un avvocato giuslavorista o docente universitario con documentata esperienza nelle materie oggetto della presente legge”.
E l'Osservatorio “può avvalersi di contributi e consulenze esterne di esperti nelle discipline del lavoro, dell'economia, del giuslavorismo e della salute mentale con documentata esperienza”.
Articolo 4 si indica poi che per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e delle attività per la prevenzione, l'assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio lavorativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità individua sul territorio regionale un “Centro regionale di riferimento e almeno due Centri clinici per la psicopatologia da mobbing e disadattamento”.
I compiti istituzionali del Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo e dei Centri clinici, “oltre a sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione della presa in carico delle persone vittime del fenomeno ed a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, sono i seguenti:
a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;
b) l'accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro -correlato;
c) l'indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati e dei programmi abilitativi e riabilitativi per il reinserimento lavorativo;
d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali;
e) l'individuazione delle eventuali misure di tutela da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;
f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;
g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito denominati SPISAL – SPRESAL, della condizione del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;
h) l'attività di collaborazione con gli SPISAL – SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro sulla valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008”.
Articolo 5, indica che la Regione Campania promuove l'individuazione presso i Comuni di specifici Sportelli Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo (STAD), con i seguenti compiti:
a) “accogliere la lavoratrice o il lavoratore ed effettuare la prima decodifica della condizione di disagio lavorativo;
b) fornire informazioni ed indicazioni sui possibili percorsi da seguire per prevenire o trattare i disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlati;
c) segnalare il caso, con il consenso della persona interessata, al Centro di riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico”.
Legge regionale 9 ottobre 2017, n. 29.
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