Sentenza Cassazione: in caso di pluralità di mansioni è necessaria una formazione adeguata
Il datore di lavoro deve controllare che il lavoratore sia formato e addestrato per tutte le attività effettivamente svolte.
In materia di formazione dei lavoratori, oltre a quanto stabilito dai recenti accordi Stato e Regioni in vigore da gennaio 2012, si segnala una recente sentenza della Cassazione Penale (n. 11112/2012) che ha confermato l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in modo da renderlo edotto, sui rischi inerenti ai lavori a cui è assegnato.
Nella fatti specie, un lavoratore, ufficialmente assunto come "impiegato tecnico di cantiere", era stato in realtà assegnato abitualmente ed occasionalmente a svariate mansioni diverse da quelle abitualmente svolte, durante uno smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato, era rimasto ucciso.
Il giudice d’appello aveva inizialmente riconosciuto non colpevole il datore di lavoro, attribuendo la causa dell’evento ad una condotta erronea ed imprudente del lavoratore, che da sola avrebbe determinato l'evento.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare i profili di responsabilità del datore di lavoro che, di fatto, aveva tollerato lo spostamento del lavoratore allo svolgimento di mansioni diverse e indefinite rispetto a quelle tradizionalmente a lui assegnate.
La Corte di Cassazione precisa infatti che quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il profilo professionale del lavoratore, i comportamenti imprudenti non possono essere riconosciute come “il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto l’inesperienza è direttamente ricollegabile ad una mancata formazione ed informazione da parte del datore di lavoro, al lavoratore”.
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