Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 correttivo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto all'art. 26 alcune disposizioni integrative e correttive circa la responsabilità e l'esclusione di talune attività dall'applicazione del DUVRI ed in particolare al comma 1:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima azienda , sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: … ed al comma 3-bis:
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Queste modifiche traggono la loro origine dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 novembre 2007, n. 24 e dalla Determinazione del 5 marzo 2008, n. 3. (Autorità per la Vigilanza, sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
La Circolare del 14 novembre 2007, escludeva infatti dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgevano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
Nella Determinazione del 5 Marzo 2008, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riteneva che fossero esclusi dall'applicazione del DUVRI, con conseguente stima dei costi della sicurezza:
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Con l'art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro (sia esso committente o presso il quale deve essere eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI "senza sconti" quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.
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