In arrivo il nuovo Regolamento UE sui DPI
Sarà pubblicato a breve il testo definitivo approvato a gennaio del nuovo Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il nuovo Regolamento abroga la direttiva europea 89/686/CEE, del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale, adottata nell'ambito della realizzazione del mercato interno, al fine di armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli al commercio dei DPI tra gli Stati membri.
Il Regolamento stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di Tipo dei Dispositivi di Protezione Individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l'altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE.
_Bozza_Regolamento_UE_DPI_2016
Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato
A breve la Commissione Europea pubblicherà una proposta per un regolamento in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI). Oltre alla nuova forma giuridica – che fa sì che il documento abbia una immediata validità senza recepimento in tutti gli Stati membri – viene proposta una serie di cambiamenti di rilievo rispetto ai DPI. Nello stesso tempo il testo viene adeguato al nuovo quadro giuridico.
La Direttiva DPI del 1989 è stata tra le prime a essere formulata secondo il Nuovo Approccio e disciplina la messa in circolazione nell’UE, di dispositivi di protezione individuale, quali calzature di sicurezza, indumenti protettivi, caschi da bicicletta e occhiali da sole.
Cosa cambia per i DPI?
Il campo di applicazione del regolamento si estende ai DPI contro umidità, acqua e calore (p. es. guanti per rigovernare e da forno) destinati all’uso privato.
Una novità, è costituita dalla formulazione di definizioni e dalle procedure di valutazione della conformità modificate per i DPI su misura e sottoposti ad adeguamenti individuali. Per questi tipi di DPI viene così creata una chiara base giuridica.
Viene, introdotto il termine “categoria” che, usato in via generica, è finora stato oggetto di delucidazioni solo nella guida alla Direttiva DPI. Le definizioni delle singole categorie sono formulate, in modo semplice e si basano sull’entità del rischio da cui il DPI di volta in volta considerato deve proteggere. La categoria III viene estesa a ulteriori rischi. In futuro vari tipi supplementari di DPI dovranno, essere sottoposti alla più severa delle procedure di valutazione della conformità. La proposta di regolamento prevede la possibilità di modificare l’attribuzione a una determinata categoria mediante un atto delegato. A tal proposito, viene meno la necessità di affrontare il lungo e complicato processo di revisione del regolamento.
I certificati di esame del tipo, dovranno avere una validità massima di cinque anni. Nella proposta viene inoltre descritto l’iter per la proroga di un certificato nonché stabilito quali informazioni minime quest’ultimo debba contenere.
La dichiarazione di conformità, dovrà essere allegata a ciascun DPI messo a disposizione sul mercato. Questo requisito potrà essere soddisfatto ricorrendo a una “dichiarazione di conformità semplificata” composta da un’unica frase e dal rimando a una pagina Internet in cui è riportata la regolare dichiarazione di conformità.
I requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute hanno subito solo modifiche minime. Oltre ad apportare alcuni miglioramenti sul piano linguistico si è provveduto a rivedere tre requisiti in materia di protezione da vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti che in passato erano risultati inattuabili.
Adeguamento al nuovo quadro giuridico
La proposta della Commissione è stata adeguata – in linea con il “pacchetto in materia di mercato interno” del 2008 – al nuovo quadro giuridico e comprende, alcuni elementi a lungo rivendicati. Tra questi appaiono, definizioni e doveri per fabbricanti, importatori e commercianti, condizioni più dettagliate e concrete per la nomina degli organismi di valutazione della conformità nonché moduli di valutazione della conformità parzialmente modificati. A tal proposito si è puntato a ricalcare nel modo più fedele possibile le procedure finora valide.
La proposta, non contiene disposizioni in materia di obiezione formale contro una norma. Dall’inizio del 2013 queste, sono disciplinate dal regolamento UE sulla normazione 1025/2012. Allo stesso modo la proposta non prevede regole per la sorveglianza del mercato quali, p. es., una clausola di salvaguardia contro i prodotti non conformi. Questo aspetto, sarà disciplinato dal previsto regolamento UE sulla sorveglianza del mercato.
https://www.formicasrl.it/?p=107696NewsSarà pubblicato a breve il testo definitivo approvato a gennaio del nuovo Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il nuovo Regolamento abroga la direttiva europea 89/686/CEE, del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai...RossellaRossella La Ferlaricer@areaprogetti.itAdministratorFORMICA "Sicurezza sul lavoro" di Giovanni Formica