Il principio di integrazione della sicurezza e la direttiva macchine
Le caratteristiche e i principi della Direttiva Macchine 2006/42/CE. L’evoluzione della normativa, il campo di applicazione, gli aspetti rilevanti, i requisiti essenziali di sicurezza e gli obblighi del fabbricante di una macchina.
Gli infortuni, nei luoghi di lavoro, possono essere ridotti integrando la sicurezza nelle fasi di progettazione e di costruzione ed effettuando una corretta installazione e manutenzione.
In questo senso il principio di integrazione della sicurezza “prevede nell’ordine:
– eliminazione dei rischi in fase progettuale;
– riduzione dei rischi in fase progettuale;
– adozione di protezioni o dispositivi di sicurezza;
– evidenziazione, nelle istruzioni, dei rischi residui non eliminabili”.
Ed è impostando su queste considerazioni che sono state emanate nel tempo una serie di direttive comunitarie relative alle macchine che interessarono “la produzione, la commercializzazione delle macchine e la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle attività lavorative ai fini della prevenzione infortuni”.
A parlare in questi termini della normativa europea sulla sicurezza delle macchine è uno dei documenti pubblicati dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura del Prof. Fabrizio Leccisi.
Il documento “La Direttiva Macchine (2006/42/CE)” ricorda che la Direttiva Macchine rappresenta dal punto di vista tecnico un “insieme di regole per la produzione delle macchine e dal punto di vista amministrativo un insieme di adempimenti burocratici da soddisfare al momento della loro commercializzazione, prescrivendo che una macchina, per essere immessa sul mercato della UE, debba:
– risultare accettabilmente sicura” (rispetto dei R.E.S., i Requisiti Essenziali di Sicurezza, con analisi rischi e conseguente applicazione di norme tecniche);
– “essere costruita sulla base di un progetto tecnico disponibile in caso di contestazione (fascicolo tecnico);
– essere riconoscibile (targa costruttore e marcatura CE);
– essere accompagnata da un libretto (manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione);
– essere garantita da una assunzione di responsabilità da parte del fabbricante (dichiarazione di conformità)”.
E in relazione ai “forti cambiamenti sia nell’ambito tecnologico che commerciale” e al “significativo aumento del numero di macchinari immessi sul mercato della UE provenienti da paesi extracomunitari”, il Parlamento europeo ha emanato il 17 maggio 2006 la Direttiva 2006/42/CE – in sostituzione della precedente direttiva 98/37/CE – “includendo nell’ambito di applicazione attrezzature che ricadevano nell’ambito di altre direttive di prodotti o che erano escluse dall’ambito di tutte le direttive di prodotto, chiarendo le esclusioni di alcune macchine dall’ambito di applicazione della Direttiva ed inserendo R.E.S. relativi a nuove categorie di macchine e alla evoluzione tecnologica, rivedendo l’elenco delle macchine nell’allegato IV, dettando nuovi criteri minimi, adeguandoli a quelli riportati nelle altre direttive, per la notifica degli organismi e determinando le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva”.
Dunque la Direttiva Macchine – chiamata anche MD (Machinery Directive) – “è, in sostanza, un insieme di regole definite dalla CE, rivolto ai costruttori di macchine, che stabiliscono i Requisiti Essenziali per la Salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine con il fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo”.
La direttiva che avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 giugno 2008 e applicata dal 29 dicembre 2009, in Italia è stata invece recepita con il D.Lgs. 17/2010 entrato in vigore il 6 marzo 2010.
Il documento menziona brevemente il campo di applicazione della nuova Direttiva Macchine che “è stato riscritto per chiarire una serie di punti oggetto di interpretazioni disomogenee”.
Il campo di applicazione comprende: macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine. Ed è stato esteso a: ascensori da cantiere; apparecchi portatili a carica esplosiva (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) fino al 2011; apparecchi di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s”.
Dopo essersi soffermato sulla definizione di macchina e quasi macchina, il documento ricorda che nella parte introduttiva delle direttive di prodotto “sono posti i considerando che ne racchiudono la filosofia. “I considerando”, non hanno forza legale e di solito non figurano nei recepimenti nazionali, tuttavia costituiscono un supporto per comprendere la direttiva. La Corte di giustizia europea potrebbe tenere in considerazione i considerando per accertare le intenzioni dei legislatori”.
Inoltre la direttiva aggiunge due nuovi elementi chiave:
– “istituzione di un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso;
– attenzione verso il consumatore”.
E differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:
– “macchine che devono essere certificate da Enti Terzi;
– macchine che possono essere autocertificate dal Produttore”.
In particolare per le macchine comprese nell’allegato IV “la conformità ai requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti, organismi notificati. Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare il Fascicolo Tecnico della Costruzione per le macchine e la Documentazione Tecnica Pertinente per le quasi-macchine in accordo con quanto riportato nell’allegato V. Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare la marcatura CE ed essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato europeo”.
la Direttiva Macchine fissa “i principi da rispettare, i Requisiti Essenziali di Sicurezza, contenuti nell’allegato I, che il fabbricante deve rispettare. Gli obblighi previsti dai RES si applicano se sussiste il rischio corrispondente”.
In particolare l’allegato I è suddiviso in 6 capitoli:
– I Requisiti essenziali di sicurezza e di salute generali per tutte le macchine;
– II Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine agroalimentari, portatili e per la lavorazione del legno e materie assimilate;
– III Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per ovviare a rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine;
– IV Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad una operazione di sollevamento;
– V Requisiti essenziali di sicurezza e di salute destinati ad essere utilizzati esclusivamente nei lavori sotterranei;
– VI Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento ed allo spostamento delle persone”.
Il fabbricante di una macchina ha l’obbligo di:
– “espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’art. 12;
– accertare che la macchina soddisfi i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’Allegato I;
– costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile, come da Allegato VII A;
– fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione;
– redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II;
– apporre la Marcatura CE ai sensi dell’art. 16”.
In questo senso l’applicazione del marchio CE è “l’ultima azione di una corretta produzione e che la macchina, sulla quale è apposto, è stata costruita nel rispetto di tutte le norme vigenti nell’ambito di utilizzo”.
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