Circolari VV.F.: uso uscite di emergenza, tornelli e porte scorrevoli
Emesse in data 4 aprile 2012 dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, due circolari riguardanti la sicurezza delle vie di esodo. Si tratta della circolare n. 4962 – “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli” e la circolare n. 4963 “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
Entrambe le circolari hanno la finalità di armonizzare le necessità di utilizzo di questi dispositivi di accesso e uscita alle norme di tutela della sicurezza disposte nel D.Lgs.81/08.
Nel dettaglio, la circolare n.4962 stabilisce che “nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, si devono applicare le seguenti condizioni minime (ottemperando il punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08):
- l’uscita di emergenza deve essere sempre garantita;
- il numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;
- i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
- i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete”.
La circolare n. 4693, affronta lo stesso tipo di problematica ma nelle situazioni in cui la via di accesso e uscita avvenga attraverso porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
In questo caso con la circolare si stabilisce che suddette porte possono soddisfare i requisiti di tutela della sicurezza dei lavoratori disposti al punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 solo allorquando rispettino le seguenti condizioni:
- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;
- in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa”.
In ambedue i casi, è obbligo al datore di lavoro di fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo l’uso del dispositivo in situazione di emergenza, le procedure da adottare, l’ubicazione dei comandi manuali. Adeguata segnaletica e cartellonistica deve inoltre essere affissa per informare il pubblico presente nell’ambiente di lavoro.
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