Il Ministero del Lavoro ha trasmesso alle parti sociali la bozza del testo che prevede una rivisitazione del vecchio Accordo Stato Regioni, del 2006, sulla formazione dei RSPP e ASPP. 

Il primo Accordo del 2006 è il frutto del D.Lgs. 195 del 2003 che modificava e completava il D. Lgs. 626 del 19 settembre 1994, introducendo l’art. 8bis in ordine ai corsi di formazione. 

Il D. Lgs. 195/2003 era stato adottato dall’Italia in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea C-49/00 riguardante la trasposizione nella legislazione italiana dell’art. 7, paragrafi 5 e 8, della direttiva quadro 89/391/CEE , in base al quale gli Stati membri devono definire le capacità e le attitudini di cui devono disporre i lavoratori incaricati dello svolgimento dei servizi di prevenzione e di protezione. Nell’italica (non)gestione della sicurezza, il decreto non “decretava” ma, demandava alla Conferenza Stato Regioni l’adozione di un accordo per definire i criteri per lo svolgimento della formazione dei RSPP.

Dopo l’approvazione dell’Accordo, che i medesimi firmatari facevano fatica a comprendere, è stato necessario approvare delle “Linee interpretative” con un nuovo Accordo Stato Regioni firmato in data 5 ottobre 2006 ma pubblicato in G.U. solo in data 7 dicembre 2006. Ricordiamo che l’Accordo che si sta revisionando, del 2006,  prevedeva una fase sperimentale che doveva concludersi il 14 febbraio 2008. Non si è più saputo nulla!  

 Intendiamoci, in questi circa 10 anni dal primo Accordo 2006, sono state molte e tante le cose positive fatte e non è mancato l’impegno del Ministero del lavoro, delle Regioni, dell’Inail, delle parti sociali, degli operatori, delle associazioni scientifiche, di seri e veri soggetti formatori che hanno positivamente contribuito ad applicare e migliorare la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

 

Proponiamo alcuni punti che meritano riflessione.

 Essere al passo con i tempi

La bozza di revisione dell’Accordo Stato Regioni del 2006 per la formazione degli RSPP nasce vecchia nella forma e nei contenuti.

Viene riproposta quasi la identica formulazione, con alcune attente ed utili modifiche, che si basa su un impianto vecchio di 10 anni che ratifica quanto è successo nell’ultimo decennio ma non offre prospettive e novità.

Il testo viene anche redatto all’infuori delle recenti novità che hanno coinvolto il mondo del lavoro, con una azione di copia ed incolla (repliche degli stessi concetti), che prevede una applicazione della formazione dei lavoratori e di altri soggetti senza tener conto del dibattito politico e culturale che investe, prima di tutto, il mondo del lavoro. Come se la formazione fosse una cosa staccata dal mondo del lavoro, dei lavoratori e delle aziende.

Non vi è impronta, normativa e culturale, delle novità introdotte e che verranno dal Job Acts al dibattito (certo ancora non legge) della revisione del Titolo V e dell’art. 117 della Costituzione.

Un Accordo più burocratico che di consapevolezza del lavoro che cambia, della nuova realtà delle imprese e delle difficoltà economiche del nostro tempo che si inquadrano in un processo di globalizzazione della società e, quindi, dei suoi componenti e dei lavoratori.

Dalla crisi, ormai progressiva, della grande industria all’aumento del lavoro autonomo ed individuale, dal telelavoro allo smart working, sono aspetti di cui nell’Accordo non vi è traccia.

Quello utile è un Accordo di ampio respiro (visto che il precedente è durato 10 anni) che cerchi di dare indicazione ed una prospettiva e non solo vincoli amministrativi.

  Soggetti formatori

Forse sarebbe meglio definirli “soggetti organizzatori”, in quanto il loro ruolo consiste nell’organizzare tutte le azioni formative.

Resta il punto più debole e confuso dell’Accordo che non viene affrontato lasciando sempre il tema in una sorta di limbo e di ambiguità.

Dopo 10 anni è ormai risaputo che il “soggetto formatore” resta la questione più importante dell’intero processo formativo e le precedenti, vecchie e, non chiare norme ne hanno solo moltiplicato e fatto proliferare fasulli e semi fasulli enti, associazioni ed aziende che della formazione ne hanno fatto solo un business di adempimenti formali (se non di pura e semplice vendita di attestati). Basta analizzare cosa è successo e cosa hanno prodotto i cosiddetti enti bilaterali. Serve estrema chiarezza e severità per porre fine ad un sistema alimentato e favorito da norme poco chiare e confuse (ma questa sembra un utopia). I soggetti formatori devono essere definiti con chiarezza e semplicità, chiarendo che devono essere i medesimi per tutti gli Accordi, (non è possibile per ogni Accordo prevedere norme e soggetti differenti) distinguendoli prima di tutto in:

– Ope legis, previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

– Previsti dal punto 4 dell’Accordo del 26 gennaio 2006

Per i quali valgono le norme previste dall’Accordo.

 Enti accreditati alle singole Regioni………????

La questione degli accreditamenti regionali (differenti e disomogenei) restano una grave distorsione nel settore che del resto sono anche in contraddizione con molti aspetti dello stesso Accordo. (E’ noto che ciascuna Regione ha una propria legge o norma e che in oltre 20 anni non vi sia stato un passo condiviso di regole certe e uguali per tutti i cittadini la dice lunga sul livello di responsabilità).

– Le Regioni, nella maggior parte dei casi, accreditano le sedi formative laddove si devono svolgersi i corsi. Ma come potranno svolgere corsi in azienda (come prevedono molti Accordi) se devono, invece, essere svolti nella sede accreditata? Boh..?  Mistero! (Non sempre, si imbroglicchia, si fanno in un posto e si scrive un’altro).

– Solo per costoro valgono le norme che le Regioni hanno, ad abundantiam, elargito per applicare gli Accordi e deve essere chiaro – per non creare allarmismi e confusioni –  che dette norme valgono solo per le sedi regionali accreditate (considerando che spesso sono norme collegate alla formazione professionale) e, quindi, si dubita fortemente quali siano, a livello regionale, le capacità di indirizzo e controllo della formazione alla sicurezza sul lavoro per sua natura più androgena che pedagogica. Poi,  come le norme sono emesse dagli assessorati alla sanità e gli accreditamenti dagli assessorati alla formazione che equivale a controllo dell’effettività pari a zero. Serve solo una buona organizzazione che spedisca carta e moduli.

 Le bozze dell’Accordo entrano, con chiarimenti condivisibili, nel merito degli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Per i quali, però, deve essere ben distinto il ruolo e non accorpati alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in quanto sono loro stesse che li possono costituire

– Sugli enti bilaterali, soprattutto, e gli Organismi paritetici servono norme chiare e nette senza infingimenti consapevoli della moltiplicazione di tali enti ai soli fini di business.

– Più severità e determinazione in quanto i “veri” enti non avranno nulla da temere.

  Eliminare con una semplice norma l’invio di carta, nomi, verbali, ed elenchi a Regioni, ASL definendone la responsabilità della tenuta al soggetto formatore. Lo strumento potrà essere il Libretto Formativo. Lasciandone la facoltà in via sperimentale, un sistema di verifiche e controllo e ispezioni sull’attività, metodi e realizzazioni dei soggetti formatori.

-Si viene così a spostare l’asse del controllo alla fonte e non solo alla fine della filiera, in azienda, con il controllo degli attestati e della formazione svolta.

-Compiti di vigilanza e controllo che potrebbero essere affidati all’INAIL, a livello regionale, o alla nuova costituenda Agenzia unica per le ispezioni e la vigilanza tra DRL, Inail, Inps.

 Docenti

Si esprime un giudizio positivo sull’obbligo che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti di cui al D.I. 6 marzo 2013.

Tale obbligo, però, e l’occasione dell’Accordo per introdurre la norma che “per tutti i corsi previsti dal D. Lgs. 8/2008 i docenti devono essere qualificati”.

Basta riflettere sulla disposizione semplificativa in base al quale un RSPP che vuole conseguire il titolo di Coordinatore per la Sicurezza è esonerato dallo svolgimento del Modulo giuridico “A”. La formazione per questo modulo dovrà essere svolta da un docente qualificato. Se poi il RSPP proseguirà con i restanti moduli tecnico, metodologico e parte pratica il docente non è tenuto ad essere qualificato.

Allo stesso modo per la parte giuridica del corso per Coordinatori della Sicurezza il docente potrà essere un formatore non qualificato mentre il medesimo corso svolto per RSPP prevede invece che qualificato lo sia.

Una bella contraddizione.

 

 Articolazione corsi

L’allegato V costituisce un’importante elemento di novità e di sviluppo.

La sua portata di indicazioni metodologiche, utili per i soggetti formatori e per i docenti qualificati, sono talvolta in contraddizione con il testo dell’Accordo che, invece ne definisce (e non si limita ad indicare) contenuti e obiettivi con ripetizioni similari ed anche differenti.

Si ritiene utile una sola ed utile versione considerando come alla base della formazione vi sia il progetto formativo che non può essere definito per legge o norma ma redatto in base al bisogno formativo. Le indicazioni sono utili gli obblighi no.

In questo contesto appare illogico nelle unità didattiche del Modulo A e del Modulo C indicare le ore di lezione relativi ai singoli argomenti che, invece in base all’analisi dei bisogni possono differire a seconda degli utenti della formazione.

Il metodo utile da seguire è quello rappresentato dal Modulo “B” in quanto viene definito il monte ore dello specifico modulo e poi l’elenco degli argomenti da trattare.

Ad es. nel Modulo B-SP2: Cave e Costruzioni sono associate 16 ore di formazione ma, giustamente non viene definito un piano di 2 ore per il PSC o 6 ore per i lavori di scavo, ecc.

 

– Si ritiene utile procedere allo stesso modo per i Moduli A e C

Del resto anche l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti segue lo stesso percorso indicando il monte ore minimo ed un elenco di argomenti da trattare.

  Apprendimento

Non si vuole sollevare il tema di cosa sia l’apprendimento che, per serietà, non può essere costituito da un test di 20 o 30 quiz o un breve colloquio di 10 minuti.

Nell’Allegato V al punto 4 si descrive il fenomeno con il suo vero sostantivo che trattasi di “verifiche in itinere e finali”

Sarebbe cosa utile che tutto il testo dell’Accordo Stato Regioni (richiamando anche tutti gli altri Accordi già emessi) si uniformasse a questa dizione ed interpretazione.

  Libretto Formativo

Nell’Accordo del gennaio 2006, al punto 2.5. si definiva come le certificazioni degli RSPP, ASPP andavano inserite nella sezione III del “Libretto Formativo” di cui al D. Lgs.10 settembre 2003, n. 276.

Sono passati quasi 10 anni e del “Libretto” se ne è persa traccia con la formula “… se concretamente disponibile…”  in quanto è rimasta aria fritta lo schema di libretto Formativo  approvato il 13 luglio 2005 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni.

Nelle bozze del nuovo Accordo si cerca di fare un passo avanti, introducendo nell’Allegato IV, un Modello che di fatto sostituisce il Libretto Formativo.

Iniziativa lodevole che viene demandata al solo datore di lavoro nei riguardi dei propri lavoratori, dirigenti e preposti. La definizione valevole per la norma trova la sua difficoltà organizzativa ed applicativa.  Raramente il datore di lavoro è l’organizzatore dei corsi. La verità è che i corsi sono, nella quasi totalità, svolti da enti, associazioni, agenzie, aziende di formazione che meglio di altri, oltre all’Attestato, possono compilare il Libretto formativo.

 Datore di lavoro

La formazione di base del Datore di lavoro non rientra nell’ambito degli Accordi Stato Regioni cionondimeno il problema esiste e deve essere considerato.

Tra tutti i soggetti aziendali della sicurezza l’unico esonerato dalla pur minima frequenza ad un corso di formazione è proprio il datore di lavoro sul quale gravano poi tutti gli adempimenti di legge.

Una situazione paradossale che potrà/dovrà essere modificata solo in sede di revisione del D. Lgs. 81/2008 ma non da ignorare.

Una proposta lungimirante potrebbe essere quella di introdurre un piccolo modello di formazione, facoltativo, per i Datori di lavoro (4 ore per illustrare compiti diritti e doveri) che possano costituire elemento premiante di cui gli organismi di vigilanza ne possano tener conto nei casi di ispezione.

  E-Learning

L’Allegato III sui requisiti dell’e-Learning contiene novità interessanti ed utili ma si limita a descrivere una statica situazione esistente e non favorisce prospettive di sviluppo e di avvenire.

Negli ultimi dieci anni la diffusione delle nuove tecnologie ha rivoluzionato anche le tecniche e i metodi di trasmissione del sapere. Il Web è, ormai, un presidio di formazione permanente in cui si trovano stimoli e potenzialità senza limiti. Si sta, sempre più, passando dalla classica interazione faccia a faccia tra docente ed allievo ad un approccio che utilizza videolezioni, videoconferenze, testi digitali, webforum, ecc. Sono tutti elementi che contribuiscono alla nascita di un più veloce e diffuso sistema di formazione: l’apprendimento in e-learning che cambia radicalmente il modo di pensare e progettare i contenuti formativi, il modo di archiviarli, le modalità di organizzazione e di fruizione da parte dell’utente nonché di sistemi di erogazione di materiali didattici.

Internet non può sostituire la didattica tradizionale. Ma è uno strumento sempre più utile e prezioso per affiancarla, potenziarla e diffonderla.

-L’Allegato II contiene elementi tecnici attuali ma che, potrebbero, essere superati dalle nuove tecnologie e sviluppo delle reti in pochi anni. Non appare opportuno che una norma di legge entri in particolari tecnici che sono propri dello sviluppo tecnologico.

-Ad esempio non vi è alcun riferimento alle nuove tecniche dei MOOC (Massive Open Online Courses) sviluppata nel 2011 negli Stati Uniti e che si sta propagandando con velocità sorprendente in tutto il mondo.

Non mancano nell’Allegato II alcune indicazioni che, per loro natura, snaturano il significato ed i modelli organizzativi della formazione e-learning.

-Gli esami in presenza sono utili ed importanti ai fini dell’acquisizione di un ruolo, qualifica come lo è per il Dirigente, Datore di lavoro, ecc.

-Per i corsi di aggiornamento non sono previsti esami finali in quanto il soggetto è già in possesso del titolo e quindi non deve ripetere esami o verifiche.

-Non sono utili esami in presenza per corsi di carattere generale dei lavoratori (che senso ha lo svolgimento di 4 ore di corso se poi il lavoratore si deve recare in una sede per fare un banale test) in quanto il vero e proprio esame si svolgerà successivamente con la frequenza ai moduli di formazione specifica.

-Quale valore formativo può avere la “consegna degli attestati personalmente ai discenti”. E’ ovvio che qualora per il corso ne sia prevista la verifica in aula l’attestato può essere consegnato direttamente a mano (o spedito per posta). Ma qualora il corso non preveda la verifica finale l’utente potrà ricevere direttamente l’Attestato dal sistema informatico: una cosa logica e normale.

 

Il nuovo Accordo deve prevedere un elemento di chiarezza sui soggetti formatori che possono erogare la formazione in e-learning avviando un sistema di riconoscimento a livello nazionale di tali soggetti con relativi controlli che possono essere affidati alla struttura regionale come l’INAIL che ne possiede le competenze.

Regioni e ASL non possono essere lo strumento idoneo per garantire un sistema unitario della formazione e-learning in quanto non è confinabile all’interno dei territori regionali.

-Allo stesso tempo dovranno essere chiarite alcune definizioni conflittuali presenti dell’Accordo come ad esempio sul numero degli allievi. Allorquando si prevede che per i corsi di aggiornamento il numero massimo dei partecipanti debba essere 35. Che cosa significa e come si deve fare se il corso di aggiornamento viene svolto in modalità e-learning? 

-L’Allegato II, di cui vanno conservate molte delle definizioni presenti, deve essere contestualizzato all’intero Accordo per essere reso serio, applicabile e non si presti a false interpretazioni ed applicazioni.

 Esoneri e crediti formativi

Mentre si ritiene utile, nel dettato della semplificazione che esprime anche chiarezza di esposizione, riformulare il titolo o sottotitolo dell’Allegato III, la previsione dei crediti tra i differenti ruoli dei soggetti della sicurezza si esprimono dubbi circa le tabelle presenti nella    bozza del testo presentata dal Ministero del lavoro.

Si ritiene utile e sufficiente la formulazione già contenuta nell’art. 5 bis del D. Lgs. 81/2008 e le tabelle dovrebbero essere indicative di indirizzo lasciando ai soggetti formatori l’applicazione della norma facendosi carico delle proprie responsabilità.

Un ulteriore passaggio verso un ruolo di responsabilità dei soggetti formatori.

 

 

RossellaConsulenzaIl Ministero del Lavoro ha trasmesso alle parti sociali la bozza del testo che prevede una rivisitazione del vecchio Accordo Stato Regioni, del 2006, sulla formazione dei RSPP e ASPP.  Il primo Accordo del 2006 è il frutto del D.Lgs. 195 del 2003 che modificava e completava il D. Lgs....