INAIL: la sicurezza nei cantieri
L’ Inail: nuova pubblicazione sulla progettazione della sicurezza nei cantieri, sulla pianificazione dei lavori e l’organizzazione del cantiere. Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati, è evidente come la progettazione della sicurezza nel cantiere rappresenti un momento molto importante nell’ambito del processo di esecuzione di un’opera edile e di ingegneria civile.
Proprio partendo da questa premessa, l’INAIL ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “La progettazione della sicurezza nel cantiere”. Una pubblicazione che si rivolge a tutti coloro debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Dlgs. 81/08 e s.m.i. proponendo – anche con l’ausilio di specifiche esemplificazioni pratiche – schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi. La sicurezza nell'ambito delle costruzioni viene normata in Italia già nel 1956 con il D.P.R. 164 del 7 gennaio 1956, avente ad oggetto "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". Una disciplina che tuttavia “mancava di un elemento essenziale: la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione delle misure atte a contrastarli, ovvero la pianificazione della sicurezza”.
È invece con la cosiddetta Direttiva Cantieri (la direttiva 92/57/CEE) che la Comunità Europea adotta una disciplina specifica per i cantieri sulla scorta di alcuni principi generali
– “che i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati;
– che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori l'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
– che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni sul lavoro;
– che i lavoratori autonomi ed i datori di lavori, che esercitano essi stessi un'attività professionale su un cantiere temporaneo o mobile, possono con le loro attività mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Riportiamo alcuni degli obiettivi di tale disciplina comunitaria:
– “le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro debbono essere informate, prima dell'inizio dei lavori, della realizzazione di lavori la cui importanza superi una determinata soglia;
– un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera”.
In ogni caso “l'elemento di maggior novità e significatività, introdotto con la direttiva, si ritiene essere la creazione di figure specialistiche a partire dal coinvolgimento del committente. Il committente (qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata) assume una centralità nelle politiche di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi”. Nascono inoltre diverse figure, come il responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera o il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.
Se la Direttiva Cantieri è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i. e con varie disposizioni autonome (es.: normativa sulla segnaletica di sicurezza, sui lavori in quota, ecc.), con il D.Lgs. 81/2008 “tutta la normativa specifica relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri, risulta riunita (ed innovata) nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili”.
Testo Unico che ha avuto poi diverse modifiche, ad esempio in relazione all’applicazione delle disposizioni del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) attraverso la legge n. 98 del 9 Agosto 2013, di conversione del d.l. 69 del 21 giugno 2013.
Il documento ricorda che la disciplina prevista per i “cantieri impone sempre e comunque degli obblighi in capo a determinati soggetti, obblighi che possono essere ricondotti a due fattispecie”:
– “generali: quelli cioè che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori, prescrivendo il possesso di specifica idoneità tecnico-professionale);
– specifici: quelli che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es.: obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.)”.
Si conclude, ricordando che nella normativa viene definito cantiere temporaneo o mobile“ qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Testo Unico”.
L'allegato, modificato dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009, considera in particolare i seguenti lavori: “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”.
Infine, sono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile “gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
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