D.lgs. 81/08 e s.m.i.: chi è il lavoratore?
Chi è il lavoratore?
Questo quesito riguarda l’applicazione dei criteri previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
“ Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
Il primo punto, è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (esempio gli stagisti ) quanto l’operare con la propria attività lavorativa “nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.
Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra i datore di lavoro, che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l’insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (e intendiamo tutti: dalla fornitura dei DPI, all’informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).
Nell’Art. 2 vengono, poi esplicitamente richiamate, alcune figure particolari per cui potrebbero porsi dei problemi interpretativi, proprio per garantire la massima chiarezza possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
1) i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2) gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile ;
3) i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
4) gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
6) infine i lavoratori di cui al cui decreto legislativo 1° Dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
Chi rimane fuori da questa definizione?
Solo quei lavoratori che sono espressamente esclusi dall’art. 2 , comma 1, lett. a, ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, “badanti” , domestici in genere, ecc.).
Articolo 2 – Definizioni |
È importante ricordare, che l’articolo 4 (Computo dei lavoratori) prevede che , ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: i lavoratori appartenenti ad una serie di tipologie puntualmente indicate nello stesso art. 4.
Chi è il lavoratore?
Questo quesito riguarda l’applicazione dei criteri previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
Il primo punto, è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (esempio gli stagisti ) quanto l’operare con la propria attività lavorativa “nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.
Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra i datore di lavoro, che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l’insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (e intendiamo tutti: dalla fornitura dei DPI, all’informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).
Nell’Art. 2 vengono, poi esplicitamente richiamate, alcune figure particolari per cui potrebbero porsi dei problemi interpretativi, proprio per garantire la massima chiarezza possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
1) i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
2) gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549, 2e seguenti del codice civile ;
3) i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);
4) gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
6) infine i lavoratori di cui al cui decreto legislativo 1° Dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
Chi rimane fuori da questa definizione?
Solo quei lavoratori che sono espressamente esclusi dall’art. 2 , comma 1, lett. a, ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, “badanti” , domestici in genere, ecc.).
Articolo 2 – Definizioni |
È importante ricordare, che l’articolo 4 (Computo dei lavoratori) prevede che , ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: i lavoratori appartenenti ad una serie di tipologie puntualmente indicate nello stesso art. 4.
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